Ordinanza n. 733/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 293, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre contestato, ove illegittima o viziata da irregolarità procedurali, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone il ripristino. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato all'amministrazione degli affari esteri, ma non al Ministero dell'Interno, ravvisando una possibile inammissibilità per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. Dopo l'avviso dato ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per procedere all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto né della revoca del nulla osta. Ritenuta oggettivamente complessa e controvertibile la materia, ha concesso la rimessione in termini richiesta dal ricorrente e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al Ministero dell'Interno. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso al Ministero dell'Interno
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione; nel caso concreto l'avviso ha riguardato la possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica al Ministero dell'Interno.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- In presenza di una questione oggettivamente complessa e controvertibile relativa all'integrazione del contraddittorio, il giudice può concedere la rimessione in termini per consentire la notificazione del ricorso alla parte necessaria pretermessa.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita nel termine perentorio assegnato dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →