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Sentenza

Sentenza n. 5236/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 432/2024, RG n. 4831/2023, resa in data 23 aprile 2024 dal Tribunale di Benevento, e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202505703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice ordinario aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva e il passaggio in giudicato attestato da certificazione del Tribunale di Benevento. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era comprovato, l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento ed era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo anche all’accredito di quanto dovuto e agli interessi riconosciuti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi sessanta giorni, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del Commissario, quantificato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme oggetto del giudicato, solo le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre l’ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché dipendono dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione al servizio a tempo determinato.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato nel titolo esecutivo per la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nel titolo esecutivo insieme all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per la decorrenza degli interessi dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia dato spontanea attuazione a quanto statuito, purché il giudicato e l’inadempimento risultino documentati e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non contesti specificamente l’inadempimento allegato dal creditore e il giudicato sia comprovato, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato, disponendo contestualmente la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere investito del potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre agli interessi già dovuti in forza del giudicato, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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