Sentenza n. 1379/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento datato 24 marzo 2022, comunicato dall’Arma dei Carabinieri a mezzo PEC in data 28 marzo 2022 relativo al diniego dell’assegno funzionale pensionabile in favore del ricorrente nonché del silenzio-rigetto del Centro Nazionale Ammnistrativo Carabinieri - formatosi in relazione alla richiesta di pagamento della retribuzione del gennaio 2011 - di ogni altro atto connesso collegato presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ed in ogni caso ogni altro atto lesivo dell’’interesse del ricorrente Nonché - per l’accertamento e la dichiarazione dei tutti gli interessi e diritti del ricorrente inerenti gli atti impugnati ivi compreso il diritto all’erogazione dell’assegno funzionale pensionabile nonché pagamento della retribuzione di gennaio 2011 con condanna agli adempimenti di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegno funzionale pensionabile e silenzio-rigetto sulla richiesta di pagamento della retribuzione di gennaio 2011
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 24 marzo 2022 con cui l’Amministrazione aveva escluso, ai fini dell’assegno funzionale pensionabile, il periodo dall’8 giugno 2005 al 31 dicembre 2010 prestato presso il Corpo Forestale dello Stato in posizione di comando, ritenendolo servizio non di ruolo. Ha dedotto la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 395/1995, dell’art. 31 d.P.R. n. 51/2009, degli artt. 2 e 7 d.P.R. n. 348/2003, dell’art. 45 d.P.R. n. 254/1999 e dell’art. 6 d.l. n. 387/1987, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, sviamento, travisamento ed erronea valutazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’assegno funzionale, la ricostruzione della carriera e il pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2011, sostenendo di avere prestato servizio senza ricevere il relativo trattamento economico. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del diniego richiamando una prassi amministrativa secondo cui i periodi non di ruolo svolti in comando non sarebbero computabili.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittima l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione, osservando che l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 51/2009 considera, ai fini delle anzianità necessarie per l’assegno funzionale, il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. La formula normativa valorizza la sostanza del servizio effettivamente reso e non la forma giuridica del rapporto; pertanto, non è legittimo escludere il servizio svolto in posizione di comando solo perché non prestato in ruolo. Poiché il servizio presso il Corpo Forestale dello Stato e quello successivo nell’Arma dei Carabinieri erano stati prestati senza soluzione di continuità e senza demerito, il periodo 2005-2010 doveva essere computato ai fini del raggiungimento dell’anzianità di 17 anni, con conseguente diritto all’assegno funzionale, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze economiche maturate, oltre interessi e rivalutazione. Quanto alla retribuzione di gennaio 2011, il TAR ha applicato l’art. 2697 c.c.: il lavoratore aveva provato la prestazione lavorativa, mentre l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento mediante documentazione quietanzata. L’indisponibilità degli atti contabili dovuta al transito del Corpo Forestale nell’Arma non esonera l’Amministrazione dall’onere della prova e non può pregiudicare il diritto alla retribuzione. Il decorso del tempo non impediva l’accoglimento, poiché l’Amministrazione non aveva eccepito la prescrizione, non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c. Sono state poste a carico dell’Amministrazione le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 51/2009
Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
La locuzione “servizio comunque prestato” impone di valorizzare il servizio effettivamente svolto senza demerito, senza distinguere tra servizio di ruolo e servizio prestato in posizione di comando.
art. 38 d.P.R. n. 395/1995
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione nella decisione.
art. 2 d.P.R. n. 348/2003
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione nella decisione.
art. 7 d.P.R. n. 348/2003
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione nella decisione.
art. 45 d.P.R. n. 254/1999
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione nella decisione.
art. 6 d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza autonoma interpretazione nella decisione.
art. 2697 c.c.
Il creditore deve provare la fonte del diritto e l’avvenuta prestazione lavorativa; il debitore deve provare l’eventuale fatto estintivo, in particolare l’avvenuto pagamento.
art. 2938 c.c.
La prescrizione non è rilevabile d’ufficio; in assenza di eccezione dell’Amministrazione, il giudice non può rilevarla autonomamente.
Massime di principio
- Ai fini della maturazione dell’anzianità necessaria per l’assegno funzionale previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, deve essere computato ogni servizio prestato senza demerito nelle Forze di polizia o nelle Forze armate, anche quando sia stato svolto in posizione di comando e non in ruolo.
- La formula normativa “servizio comunque prestato” impedisce all’Amministrazione di introdurre, in via interpretativa o sulla base di una prassi amministrativa, una distinzione tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo quando tale distinzione non è prevista dalla disposizione applicabile.
- Quando il lavoratore dimostra di avere svolto la prestazione lavorativa, spetta all’Amministrazione che eccepisce l’avvenuto pagamento fornire la prova del fatto estintivo dell’obbligazione mediante documentazione idonea; l’indisponibilità degli atti contabili per ragioni organizzative interne non trasferisce tale onere sul lavoratore.
- La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando l’Amministrazione non l’abbia eccepita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →