Sentenza n. 132/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 996/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.09.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 996/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 996 del 25 settembre 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascuna annualità, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Nonostante la notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione in data 8 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inerte, non rilasciando la Carta né accreditando le somme dovute. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione entro un termine giudiziale e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che non era contestato l'inadempimento del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante la messa a disposizione della Carta del Docente e dell'importo dovuto. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione generale competente, stabilendo che il commissario provveda entro un ulteriore termine di 90 giorni e possa ricorrere, in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando le misure sostitutive necessarie.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'esecuzione del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un'amministrazione un obbligo specifico di attribuire una prestazione o di mettere a disposizione somme dovute.
- Quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può condannarla a eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- In presenza di un commissario ad acta individuato in un dipendente dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.
- Nell'esecuzione di un obbligo di pagamento gravante su un'amministrazione, l'eventuale insufficiente capienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'adempimento, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →