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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37646/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (10/02/2023) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (06/12/2022) per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente, tramite i difensori avv.ti Gianfranco Giunta e Francesco Collia, deduceva: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 416-bis c.p., contestando la genericità e la mancata individualizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori (Albanese e Cacciola) e l'assenza di riscontri; censurava altresì presunte incongruenze nell'interpretazione delle intercettazioni e nell'attribuzione di condotte rilevanti a Lombardo; (2) mancata valutazione dei presupposti per le esigenze cautelari e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che la misura cautelare si fondasse unicamente su una contestata gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e logica, valorizzando in modo unitario le dichiarazioni dei collaboratori (ritenute convergenti, autonome e individualizzanti) e una serie di intercettazioni che delineavano il ruolo concreto e stabile di Lombardo quale rappresentante del ramo "Testazza" della cosca Bellocco: sollecitava coinvolgimenti nelle affiliazioni, rivendicava il rispetto dei confini territoriali, interveniva per risolvere conflitti interni e mediare tra fazioni, e godeva di rispetto e doti autorevoli riconosciute da altri sodali. La Corte ha inoltre confermato l'ammissibilità delle intercettazioni come elementi indiziari purché chiari e riferibili all'indagato e ha richiamato i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. Ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando la "doppia presunzione" dell'art. 275 c.p.p.) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infine ha disposto gli adempimenti connessi all'eventuale mantenimento della carcerazione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio sulla gravità indiziaria; la Cassazione controlla solo la violazione di norme o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione normale della attendibilità delle fonti, salvo travisamento della prova.

  • art. 416-bis cod. pen.

    "associazione di tipo mafioso" configura la fattispecie quando "tre o più persone" fanno parte di un'associazione che si avvale "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà..."

    La partecipazione non può essere mero status o adesione psicologica: richiede un'agire concreto e stabile ("messa a disposizione"), assunzione di un ruolo materiale e inserimento organico nella struttura criminale; il capo/promotore è fattispecie autonoma (secondo comma).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la loro esclusione richiede elementi positivi contrapposti; pertanto la misura è confermata se non emergono elementi nuovi che le escludano.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle prove e i riscontri per le chiamate in correità: i riscontri devono essere univoci e individualizzanti; quando le chiamate in correità hanno come unico riscontro altre dichiarazioni simili, devono essere rispettate condizioni (credibilità soggettiva, rapporti personali, convergenza individualizzante, indipendenza e autonomia genetica).

  • art. 192, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.

    Per indizi derivanti da intercettazioni si richiede che gli elementi presentino gravità, precisione e concordanza; per le chiamate in correità il comma 3 richiede riscontri esterni univoci e individualizzanti o una valutazione stringente della credibilità.

Massime di principio

  • Per la configurabilità della partecipazione all'art. 416-bis è necessario documentare un ruolo concreto, stabile e funzionale nell'organizzazione ("messa a disposizione"), non basta la mera vicinanza o disponibilità verso esponenti mafiosi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori possono fondare gravità indiziaria se risultano convergenti, individualizzanti, autonome e supportate da riscontri; in mancanza di riscontri univoci la loro valutazione richiede un esame attento della credibilità soggettiva.
  • Le intercettazioni di terzi (conversazioni cui l'indagato non partecipi) costituiscono prova idonea se il contenuto è chiaro, l'identificazione dell'imputato non è dubbia e gli interlocutori, per il loro ruolo, hanno motivo di parlare seriamente: vanno valutate unitariamente con gli altri elementi.
  • In sede di cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato alla verifica della violazione di norme o della mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione normale del materiale probatorio a meno di travisamento della prova.
  • La "doppia presunzione" ex art. 275 c.p.p. rende la custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi, presumibilmente adeguata e sussistente; la sua rimozione richiede elementi positivi che escludano le esigenze cautelari.
  • Quando le accuse si fondano su più elementi frammentari è essenziale che il giudice di merito li valuti nella loro globalità e dia una motivazione che spieghi la connessione logica tra dichiarazioni e riscontri intercettativi.
  • Le censure mosse dal difensore che si limitino a chiedere una diversa valutazione delle prove, senza dimostrare travisamento o illogicità manifesta, difficilmente potranno avere successo in Cassazione.

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