Ordinanza n. 462/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 7254 pronunciata da questa Sezione il 7 novembre 2025 sul ricorso reg. ric. n.4561 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, limitatamente all’omessa indicazione del nominativo del richiedente nell’intestazione
Esito
Favorevole al ricorrente (interventore ad opponendum)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente, evocato nel giudizio originario quale controinteressato e interventore ad opponendum, ha domandato la correzione della sentenza nella parte in cui l’intestazione ometteva di indicare il suo nominativo tra le parti intervenute. Dagli atti del giudizio — ricorso, atto di intervento ad opponendum e memoria — risultava senza dubbio la sua partecipazione al processo nelle qualità indicate. La domanda è stata qualificata come istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione del nominativo nell’intestazione costituisse un mero errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione, senza incidere sul contenuto decisorio della sentenza. Ha disposto che la Segreteria annoti in calce alla sentenza la correzione, aggiungendo il nominativo del richiedente dopo l’indicazione delle parti nei cui confronti è proposto il ricorso e degli interventori ad opponendum. Ha inoltre ordinato gli adempimenti di annotazione previsti dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l’art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
La procedura di correzione è applicabile all’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, di una parte la cui partecipazione al giudizio risulti inequivocabilmente dagli atti.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
La correzione accolta deve essere formalizzata mediante le annotazioni della Segreteria secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nell’intestazione della sentenza del nominativo di una parte o di un interventore, quando la sua partecipazione e la relativa qualità processuale risultino con certezza dagli atti del giudizio, integra un mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione prevista dall’art. 86 c.p.a.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare l’intestazione della sentenza e si realizza mediante annotazione in calce al provvedimento, senza modificare il contenuto della decisione resa.
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