Sentenza n. 993/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento in data 17 luglio 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha sostenuto che il ricorso fosse tempestivo, poiché avrebbe avuto conoscenza del provvedimento soltanto il 7 gennaio 2026. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà intrinseca e incomprensibilità della motivazione. In particolare, ha contestato il richiamo al d.P.C.M. 27 settembre 2023, ritenendo applicabile il d.P.C.M. 21 dicembre 2021, in base al quale era stato rilasciato il nulla osta; ha lamentato che il provvedimento non chiarisse se l’ostacolo fosse costituito dal tipo di patente posseduta o dalla sua convertibilità; ha censurato il riferimento generico a una non identificata circolare e la disciplina relativa alla Carta di Qualificazione del Conducente; ha sostenuto che il termine per convertire la patente non fosse applicabile, non avendo potuto ottenere la residenza italiana per la mancanza di un valido titolo di soggiorno. L’Amministrazione ha dedotto che la comunicazione di avvio e il provvedimento di revoca erano stati trasmessi anche al difensore del ricorrente e che vi era stata piena conoscenza degli atti e del procedimento.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato d’ufficio il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure contro la revoca. Il Collegio ha ritenuto che la trasmissione integrale del provvedimento al difensore del ricorrente, il 7 agosto 2025, a seguito di una richiesta di chiarimenti relativa alla procedura per il permesso di soggiorno, fosse idonea a determinare la piena conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il mandato conferito al difensore, pur riferito alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno, riguardava comunque l’attività procedimentale connessa alla posizione del ricorrente; inoltre, il difensore aveva ricevuto il provvedimento in forma integrale e il suo contenuto indicava la ragione ostativa al rilascio del permesso. In ogni caso, il termine avrebbe iniziato a decorrere, al più tardi, il 20 novembre 2025, quando il difensore aveva presentato un’istanza di accesso chiedendo copia degli atti e verificando espressamente se il provvedimento fosse stato notificato al ricorrente. L’istanza di accesso non sospende né differisce il termine per impugnare quando il contenuto e la motivazione del provvedimento siano già conosciuti e l’accesso sia volto soltanto a verificare le modalità della notificazione. Poiché il ricorso è stato notificato il 7 marzo 2026, esso è stato ritenuto tardivo. La costituzione tardiva dell’Amministrazione e i documenti depositati tardivamente sono stati considerati inutilizzabili, ma ciò non ha impedito la decisione sulla tardività. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento; nel caso concreto la piena conoscenza è stata collegata alla trasmissione integrale dell’atto al difensore del ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede la dichiarazione di irricevibilità del ricorso tardivamente notificato; il TAR ha applicato tale disposizione d’ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’avviso alle parti sulla possibile definizione della controversia con sentenza semplificata e sui profili di irricevibilità.
Massime di principio
- La piena conoscenza del provvedimento lesivo, idonea a far decorrere il termine per ricorrere, può derivare dalla trasmissione integrale dell’atto al difensore che abbia curato per conto dell’interessato il contraddittorio o l’attività procedimentale collegata alla posizione sostanziale controversa.
- Quando il difensore riceve il provvedimento in forma integrale e il suo contenuto consente di individuare la ragione ostativa alla pretesa del privato, la conoscenza dell’atto non è esclusa dal fatto che il mandato sia stato formulato con riferimento a una procedura amministrativa connessa, anziché espressamente alla notificazione del provvedimento lesivo.
- La presentazione di un’istanza di accesso agli atti non sospende né differisce il termine per impugnare se il ricorrente conosce già il provvedimento e la relativa motivazione; ciò vale a maggior ragione quando l’accesso sia volto soltanto a verificare se l’atto sia stato formalmente notificato.
- La tardività del ricorso può essere rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo, anche quando l’Amministrazione si sia costituita tardivamente e la documentazione da essa depositata sia inutilizzabile; la tardività deve tuttavia risultare dagli atti ritualmente acquisiti o dalle ammissioni della parte interessata.
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