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Sentenza

Sentenza n. 2792/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 255/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti nella parte in cui escludono i ricorrenti dalla possibilità di utilizzare i propri percorsi formativi e universitari afferenti ai Piani di Studio di cui ai codici LM92 e S/101 con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che i ricorrenti hanno conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi A-12 e A18. – Per gli stessi motivi per l'annullamento delle Tabelle A e A/1 allegate al Decreto n. 255/2023, nonché ove necessario e in subordine la stessa Tabella A nella parte in cui in relazione alla classe A65 continua a riportare la nota a) consentendo a chi abbia i titoli ad insegnare nella classe A18 di poter esercitare l'opzione e insegnare anche nella classe A65. – Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario, il D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti; – Per gli stessi motivi, ove necessario e ove considerati successivamente lesivi della posizione ivi rappresentata per l'annullamento dei seguenti provvedimenti e regolamenti: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». – Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, Regolamento di cui al Decreto n. 255/2023, DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto gli attuali ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VITTO MARUSCHKA il 1\7\2024: Per l’annullamento previa sospensiva – Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 7 e seguenti nella parte in cui esclude chi ricorre dall’insegnamento nelle classi di concorso A18-A12, impedisce la presentazione della domanda e contraddittoriamente consente ancora l’opzione A65 ai titolari della classe A18. – Nonché per l’impugnazione delle Tabelle allegate all’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, supra citata, con particolare riferimento alla Tabella A/4 Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. – Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario, il D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti; – Per gli stessi motivi, ove necessario e ove considerati successivamente lesivi della posizione ivi rappresentata per l'annullamento dei seguenti provvedimenti e regolamenti: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». – Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, Regolamento di cui al Decreto n. 255/2023, DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l’art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto gli attuali ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VITTO MARUSCHKA il 12\11\2024: Per l’annullamento Delle Graduatoria provinciali per le supplenze per le classi di insegnamento A12 e A18 per le province di: Roma, del 13/08/24 (prima uscita gps) ripubblicate il 10/09/24, Firenze, pubblicata il 05/08/2024, Ravenna, 12/08/2024 (prima pubblicazione), ripubblicate il 30/08/2024 , Bologna, pubblicata il 09/08/24, Milano, pubblicata il 01/08/2024 , Bologna, pubblicata il 9/08/24, Treviso, pubblicata il 2/08/24, Sondrio, pubblicata il 16/8/24, Palermo, pubblicata il 05/08/2024, Alessandria, pubblicata il 9/08/2024 di cui all’ Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 7 e seguenti nella parte in cui non inseriscono i ricorrenti escludendoli dall’insegnamento nelle classi di concorso A18-A12; Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi provvedimenti di esclusione di estremi sconosciuti emessi a carico dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202403763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. n. 255/2023 sulla revisione e aggiornamento delle classi di concorso, O.M. n. 88/2024 sull'aggiornamento delle GPS e graduatorie provinciali per le classi A-12 e A-18, nonché atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'esclusione delle lauree e dei piani di studio LM-92 e LS-101 dai titoli di accesso alle classi di concorso A-12, Discipline letterarie, e A-18, Filosofia e Scienze umane, sostenendo che i propri percorsi formativi comprendessero esami e contenuti coincidenti con quelli richiesti per tali classi. Hanno dedotto violazione della normativa sulla formazione e sul reclutamento dei docenti, del testo unico della scuola e delle disposizioni sulle classi di concorso, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Hanno inoltre impugnato l'O.M. n. 88/2024 e le graduatorie provinciali per le supplenze, lamentando l'impossibilità di presentare domanda per le classi A-12 e A-18, mentre sarebbe stata mantenuta la possibilità di optare per la classe A-65 da parte dei titolari della classe A-18. È stata prospettata anche una violazione del principio di non discriminazione nel lavoro a tempo determinato e sono state formulate domande subordinate di accertamento del silenzio-inadempimento e dell'obbligo dell'amministrazione di completare la riforma delle classi di concorso, con richiesta di indennizzo. I ricorrenti hanno infine chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e, asseritamente, alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni concernenti la legittimità dell'impianto normativo. Il Collegio ha rilevato anche una possibile inammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi, poiché le graduatorie impugnate non erano comuni a tutti i ricorrenti, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale profilo, esaminando congiuntamente le censure per la loro connessione e omogeneità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i due atti per motivi aggiunti. Quanto alla questione sostanziale, ha ritenuto legittima l'esclusione delle lauree LM-92 e LS-101 dalle classi A-12 e A-18. Tali titoli, caratterizzati da percorsi universitari molteplici e orientati alla comunicazione, all'editoria e ai relativi sbocchi professionali, costituiscono titoli di accesso alla classe A-65, coerente con l'insegnamento di Teoria e tecnica della comunicazione negli istituti tecnici con indirizzo Grafica e Comunicazione. Non assicurano invece, secondo il giudice, la padronanza degli studi epistemologici e delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali delle discipline delle classi A-12 e A-18: lingua e letteratura italiana, storia e geografia per A-12; filosofia e scienze umane, comprese antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia, per A-18. Il Collegio ha escluso che tale carenza potesse essere superata mediante integrazioni di CFU, ritenute decontestualizzate rispetto alle pratiche e metodologie didattiche dei percorsi considerati. Ne consegue che le previsioni impugnate non sono state ritenute illogiche, contraddittorie o discriminatorie. È stata respinta anche la domanda subordinata relativa al silenzio-inadempimento e all'obbligo di provvedere. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e non sono stati ravvisati i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il possibile vizio relativo alla proposizione collettiva e cumulativa non è stato deciso, perché il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • D.M. n. 255/2023

    Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado

    Il decreto è stato ritenuto legittimo nella parte in cui non riconosce le lauree LM-92 e LS-101 come titoli di accesso alle classi A-12 e A-18.

  • O.M. n. 88/2024

    Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto ... e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

    L'ordinanza è stata ritenuta legittima nella parte contestata, non consentendo ai ricorrenti l'accesso alle GPS per le classi A-12 e A-18.

  • art. 1, commi 180 e 181, lett. b), l. 107/2015

    Richiamato quale fondamento della disciplina della formazione iniziale e dell'accesso ai ruoli docenti; non è stata ravvisata una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 4 d.lgs. 59/2017

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai requisiti e alla disciplina dell'accesso all'insegnamento; le censure fondate su tale disposizione sono state respinte.

  • d.P.R. 19/2016

    Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

    La disciplina delle classi di concorso è stata applicata nel senso di distinguere i titoli pertinenti alla classe A-65 da quelli necessari per A-12 e A-18.

  • D.M. 259/2017

    Richiamato quale atto integrativo della disciplina delle classi di concorso; non è stato ritenuto illegittimo nella parte contestata.

  • d.P.R. 88/2010

    Richiamato per la pertinenza delle lauree LM-92 e LS-101 rispetto alla classe A-65 e all'indirizzo Grafica e Comunicazione.

  • direttiva ministeriale n. 4/2012

    Richiamata insieme al d.P.R. 88/2010 per collegare i titoli LM-92 e LS-101 al profilo dell'insegnamento nella classe A-65.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti sotto il profilo della disparità di trattamento; il giudice ha escluso l'irragionevolezza della disciplina.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'accesso agli impieghi pubblici; non è stata ravvisata una lesione costituzionale non manifestamente infondata.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande e degli atti impugnati, l'omogeneità dei motivi e l'assenza di conflitti di interesse tra i ricorrenti.
  • La valutazione dell'idoneità di un titolo di studio quale requisito di accesso a una classe di concorso può fondarsi sulla verifica della corrispondenza tra il percorso formativo complessivo, le conoscenze disciplinari fondamentali e le specifiche metodologie didattiche proprie della classe di insegnamento.
  • La circostanza che un titolo di studio sia affine a un determinato ambito culturale o consenta l'accesso a una classe di concorso non impone di riconoscerlo anche per classi diverse, quando i relativi percorsi richiedano conoscenze fondamentali e competenze disciplinari ulteriori o differenti.
  • L'integrazione mediante crediti formativi universitari non è necessariamente idonea a colmare la distanza tra percorsi formativi diversi quando l'integrazione risulti priva di collegamento organico con le pratiche e le metodologie didattiche proprie della classe di concorso.
  • Non sussistono i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale quando la censura di irragionevolezza e disparità di trattamento è manifestamente infondata alla luce della differenza sostanziale tra i percorsi formativi e le discipline oggetto delle diverse classi di concorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereQuestione di legittimità costituzionaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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