Cassazione Penale, Sentenza n. 13133/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (unificazione in executivis) tra reati già unificati con ordinanza del Tribunale di Treviso del 02/07/2019 e altri reati oggetto di ulteriori sentenze esecutive (tra cui sentenze del Tribunale di Venezia del 26/03/2021 e del 03/02/2015). Il difensore deduceva violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di Venezia non avrebbe adeguatamente valutato il vincolo di continuazione in relazione a tutte le sentenze indicate e che vi sarebbe stato un errore nel calcolo della pena complessiva da espiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale di Venezia che ha: 1) considerato come già riconosciuto in sede cognitiva il vincolo di continuazione tra la sentenza del 26/03/2021 e quella del 03/02/2015 (già unificate da ordinanza del Tribunale di Treviso del 02/07/2019); 2) limitato la valutazione della continuazione, rispetto a quella unificazione, ai soli reati delle due sentenze indicate nella richiesta; 3) quantificato gli aumenti per continuazione (anni 2 e mesi 6 + euro 700 per alcuni reati; mesi 6 per altri; mesi 9 ed euro 400 per l'altro blocco) e, conseguentemente, rideterminato la pena complessiva da espiare in anni 22, mesi 2 di reclusione ed euro 8.050,00 di multa. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità dell'istanza di unificazione in sede esecutiva e all'ambito di verifica del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tale disciplina nel valutare il vincolo di continuazione tra le diverse sentenze
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione tra reati e determinazione dell'aumento di pena; la Corte ha confermato la corretta quantificazione degli aumenti per continuazione operata dal Tribunale di Venezia
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sussistenza delle condizioni che consentirebbero di non irrogare la somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice deve verificare il vincolo di continuazione anche quando è stato già valutato in sede cognitiva; tuttavia può legittimamente limitarsi a richiamare e valutare le valutazioni già compiute in sede cognitiva se quelle risultano chiare e definitive
- Una richiesta generica o aspecifica di annullamento dell'ordinanza esecutiva, senza allegare vizi logico-giuridici specifici, è destinata a essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza
- Il calcolo della pena complessiva deve risultare coerente e motivato: il giudice dell'esecuzione può sommare gli aumenti per continuazione ai termini già unificati, esplicitando l'operazione aritmetica e la base normativa
- La condanna alle spese e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. sono conseguenze ordinarie dell'inammissibilità del ricorso, salvo che non ricorrano specifiche condizioni per escluderle
- Quando più sentenze sono state oggetto di unificazione precedente, il giudice dell'esecuzione valuta la continuazione rispetto a ciascun blocco di reati tenendo conto delle unificazioni già operate, evitando duplicazioni nell'applicazione degli aumenti
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