Ordinanza n. 1136/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento n. 1791 del 29 maggio 2025, notificato alla ricorrente in data 9 giugno 2025, con cui il Presidente del C.d.A. dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l., unitamente al Responsabile Unico del Progetto e al responsabile della fase di affidamento, ha disposto: - di procedere alla “declaratoria di infruttuosità” della procedura negoziata indetta per l'“affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'ampiamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV” - CIG: B57C212819, e ciò sulla scorta di un mancato confronto concorrenziale; - di indire una nuova procedura di gara, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, con diramazione d'invito in favore di 20 operatori economici “pari al doppio del numero minimo richiesto dalla norma, individuati mediante estrapolazione dall'Albo degli operatori, garantendo in tal modo un compiuto confronto concorrenziale”; b) della relazione prot. n. 21038 del 27 maggio 2025, espressamente richiamata nel provvedimento n. 1791, con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha concluso circa la non aggiudicabilità della procedura in favore dell'unico operatore economico partecipante, la Moscarino s.r.l.; c) per quanto possa occorrere, di tutti gli atti posti a base di gara, e, in particolare, della lettera di invito, e altresì dell'art. 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui questo prescrive che “la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il Contratto di Appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di appalto medesimo”, qualora tale previsione dovesse essere intesa nel senso di consentire alla stazione appaltante di non disporre l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta; d) di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione e conclusasi con il provvedimento n. 1791 del 29 maggio 2025 di declaratoria di infruttuosità della procedura negoziata; e) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; f) di tutti gli atti, ove già emanati e non ancora noti, della nuova procedura indetta in esecuzione del provvedimento impugnato; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: (i) alla reintegrazione in forma specifica, mediante prosecuzione e conclusione della procedura negoziata revocata; (ii) in via gradata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l'ammontare nel corso del giudizio; (iii) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità dell'impugnato provvedimento, al risarcimento del c.d. interesse negativo; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 9/1/2026: a) del provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025 con cui il presidente del C.d.A. dell'EAV, preso atto della dichiarazione di infruttuosità n. 1791/2025, e previa approvazione degli atti di gara, disponeva l'indizione e la pubblicazione della “gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i lavori relativi all’ampliamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV – CIG B967508422”; b) di tutti gli atti relativi alla nuova procedura di gara, e segnatamente, in via esemplificativa ma non esaustiva: disciplinare di gara, capitolato d’appalto e criteri di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti e allegati costituenti la lex specialis di gara; c) in relazione agli atti di gara e con particolare riguardo al disciplinare ed al CSA, nella parte in cui fanno riferimento ai criteri di ammissione relativi ai requisiti degli appalti di servizi in luogo di quelli di lavori, e nella parte in cui hanno fissato i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; d) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti resi in corso di gara; e) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/2/2026: a) dell'avviso con cui il presidente del C.d.A. dell'EAV ha comunicato, in data 8 gennaio 2026, di aver provveduto alla rettifica del disciplinare di gara della procedura con oggetto “gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i lavori relativi all’ampliamento ed il miglioramento degli impianti elettrici degli uffici, delle stazioni, fermate e officine della rete aziendale EAV – CIG B967508422”, approvata con provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025, a seguito dell'impugnativa promossa con il primo ricorso per motivi aggiunti di cui al presente giudizio; b) del disciplinare di gara rettificato del 9 gennaio 2026, laddove si è provveduto, solo a seguito della presentazione del primo ricorso per motivi aggiunti, alla sostituzione di quanto regolamentato con il disciplinare approvato con provvedimento n. 1981 del 5 dicembre 2025, e così ora regolamentando: “possesso dell’attestazione SOA di cui all’art. 100 e di cui all’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da eseguire”; c) di tutti gli atti relativi alla nuova procedura di gara; d) di tutti gli atti relativi alla detta procedura, e segnatamente, in via esemplificativa, ma non esaustiva: capitolato d’appalto e criteri di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti ed allegati costituenti la lex specialis di gara; e) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti resi in corso di gara; f) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: declaratoria di infruttuosità di una procedura negoziata, successiva indizione di una nuova gara e, con motivi aggiunti, atti della nuova procedura aperta e relativa rettifica del disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante ha dichiarato infruttuosa la procedura negoziata per l'affidamento di lavori di manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici, ritenendo non aggiudicabile la procedura in favore dell'unico operatore partecipante per assenza di un compiuto confronto concorrenziale. Ha contestato anche la relazione istruttoria richiamata nel provvedimento, gli atti di gara e la clausola della lex specialis che riservava alla stazione appaltante la facoltà di non aggiudicare il contratto qualora nessuna offerta fosse conveniente o idonea, qualora interpretata come applicabile anche in presenza di una sola offerta. Ha inoltre chiesto la prosecuzione e conclusione della procedura, il risarcimento per equivalente o, in subordine, il risarcimento dell'interesse negativo. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'indizione della nuova gara aperta per la conclusione di un accordo quadro, gli atti della relativa lex specialis e i requisiti di partecipazione, deducendo in particolare il riferimento ai requisiti degli appalti di servizi anziché a quelli dei lavori e l'illegittima fissazione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato l'avviso e il disciplinare rettificato, sostenendo che la correzione relativa al possesso dell'attestazione SOA sarebbe intervenuta soltanto dopo la proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti. In questa fase è stata esaminata esclusivamente la domanda cautelare di sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il presupposto della estrema gravità e urgenza necessario per la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati. Quanto al provvedimento oggetto del ricorso introduttivo, ha rilevato che la ricorrente aveva già rinunciato alla domanda cautelare nella camera di consiglio del 3 settembre 2025. Quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti, ha considerato decisivo il fatto che l'impresa stesse comunque partecipando alla nuova gara e conservasse quindi una chance di aggiudicazione, circostanza incompatibile con la prospettata estrema urgenza cautelare. Il TAR ha precisato che la trattazione della domanda cautelare nella stessa udienza pubblica fissata anche per il merito, ai fini di una disamina congiunta, non determina invalidità della decisione cautelare ai sensi dell'art. 87, comma 4, c.p.a. La causa di merito è stata assegnata in decisione, ma l'ordinanza non definisce il merito delle impugnazioni né le domande risarcitorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del presupposto dell'estrema gravità e urgenza.
art. 87, comma 4, c.p.a.
senza che ciò possa comportare motivo di invalidità della presente decisione sulla domanda cautelare
Consente la trattazione della domanda cautelare in udienza pubblica quando la causa è chiamata anche per il merito, senza che la trattazione congiunta renda invalida la decisione cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità e urgenza; tale presupposto non ricorre, con riferimento agli atti di una nuova gara, quando il concorrente continua a parteciparvi e conserva una concreta chance di aggiudicazione.
- La rinuncia già prestata alla domanda cautelare relativa a un determinato provvedimento esclude la possibilità di ottenere, nello stesso giudizio e rispetto a quell'atto, una nuova sospensione interinale fondata sulla medesima domanda.
- Quando una causa sia fissata nella medesima udienza anche per la trattazione del merito, la discussione congiunta dei profili cautelari e di merito in udienza pubblica non determina, di per sé, l'invalidità della decisione sulla domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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