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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25049/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'Appello ha qualificato la sua condotta come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.), rideterminando la pena. Il ricorrente deduce la mancata sussistenza dell'aggravante contestata, sostenendo che i "coperchi" asportati erano stati al più svitati senza alcuna alterazione o perdita di funzionalità, essendo poi restituiti integri; perciò sarebbe insussistente la violenza sulle cose. Inoltre, alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022), si eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato (art. 624, comma 3 c.p.), in quanto l'azione sarebbe oggi procedibile a querela e non risulta presentata querela dalla persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha precisato il corretto criterio da adottare in tema di "violenza sulle cose": non è necessario che la cosa sottratta sia definitivamente rotta o resa inservibile; è sufficiente che sia stata esercitata una manomissione o una forza su altre cose strumentali tale da determinare un mutamento della destinazione d'uso della cosa sottratta o la rimozione di una sua componente essenziale che renda necessario un ripristino. Il giudice di merito dovrà quindi valutare le risultanze di fatto (uso di attrezzi, modalità di asportazione, stato dei coperchi, eventuale necessità di riparazione) e, altresì, verificare la condizione di procedibilità alla luce della riforma Cartabia (se è stata presentata querela ove richiesta).

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante per il furto consistente nella "violenza sulle cose"; la Corte chiarisce che la violenza può consistere anche in manomissioni non necessariamente definitive della cosa sottratta o in danni ad altre cose strumentali all'«amotio»

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Motivo di cassazione relativo a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il ricorso invocava insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte d'Appello sull'aggravante

  • art. 624 comma 3 c.p. (testo dopo d.lgs. n.150/2022)

    Norma sulla procedibilità del reato di furto (o sue specifiche fattispecie): la riforma ha reso procedibile a querela alcune fattispecie aggravate; pertanto il giudice del rinvio deve verificare se, nel caso concreto, sussiste la condizione di procedibilità

  • D.Lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)

    Ha modificato la procedibilità per talune ipotesi di furto aggravato, imponendo alla difesa e al giudice di merito di valutare se il procedimento sia oggi soggetto a querela della persona offesa

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, n.5266/2013; Cass. Sez. 5, n.13431/2022; Cass. Sez. 2, n.6046/1973)

    I precedenti richiamati precisano che la violenza sulle cose sussiste quando il soggetto usa energia fisica provocando rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento della destinazione della cosa sottratta, e che la violenza può essere esercitata su cose diverse dall'oggetto della sottrazione se strumentali all'operazione di furto

Massime di principio

  • La "violenza sulle cose" nel furto non richiede necessariamente la distruzione o la definitiva inutilizzabilità dell'oggetto sottratto: è sufficiente una manomissione che determini un mutamento della destinazione d'uso o la rimozione di una componente essenziale tale da rendere necessario un intervento di ripristino
  • La valutazione della sussistenza dell'aggravante è rimessa al giudice di merito e deve tener conto di elementi materiali (uso di strumenti, modalità di asportazione, danni ad oggetti strumentali, necessità di ripristino), non solo dell'apparente integrità successiva dell'oggetto
  • Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) occorre verificare sempre la condizione di procedibilità per le fattispecie di furto ora procedibili a querela: l'assenza di querela può comportare il non doversi procedere
  • In caso di dubbi sulla motivazione della sentenza di merito circa l'aggravante, la cassazione può disporre annullamento con rinvio perché il giudice di merito approfondisca la valutazione fattuale e giuridica
  • Per difesa e accusa è importante documentare il fatto materiale (stato dei beni, presenza e uso di attrezzi, testimonianze, perizie) poiché la qualificazione dell'aggravante dipende da elementi di fatto constatabili

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