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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10401/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva condannato Natale Fabio per violazioni degli artt. 186 (commi 1 e 2, lett. c), 2-bis) e 187 (commi 1, 1-bis) C.d.S., denunciando: 1) violazione di legge per omessa pronunzia sulla confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., sanzione amministrativa accessoria obbligatoria; 2) violazione di legge per omessa revoca della patente di guida prevista dagli artt. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S.. Il PG chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il secondo motivo (omessa revoca della patente) perché la normativa (art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis) impone la revoca "sempre" quando ricorre l'aggravante, sicché la mancata pronuncia può essere corretta in sede di legittimità. Ha invece dichiarato inammissibile per genericità il motivo relativo alla confisca del veicolo e al raddoppio della sospensione della patente, per violazione dell'obbligo di specificità dei motivi ex artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente (sospensione eliminata) e la Corte ha disposto la revoca della patente di guida di Natale Fabio; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    la patente di guida \'è sempre revocata\'

    La Corte interpreta la formulazione letterale come una prescrizione obbligatoria: se ricorre l\'aggravante richiamata nei commi 2 e 2-bis (es. guida in stato di ebbrezza con le condizioni dell\'aggravante), la revoca della patente è obbligatoria e non discrezionale

  • art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada

    con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato \"salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato\"

    La confisca del veicolo è norma amministrativa accessoria obbligatoria quando il veicolo appartiene all\'imputato; l\'eccezione (veicolo di persona estranea) esclude la confisca e presume la necessità di specifiche valutazioni di fatto (prova della proprietà)

  • art. 186, comma 2-quater, Codice della Strada

    prevede espressamente l\'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis ... anche in caso di \"applicazione della pena su richiesta delle parti\"

    Le sanzioni accessorie previste dall\'art.186 si applicano anche nei casi di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti), quindi non sono deroga- bili tramite accordo delle parti

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di intervenire direttamente per sanare omissioni di statuizioni obbligatorie quando non implicano valutazioni discrezionali; la mancata pronuncia su una sanzione accessoria obbligatoria può essere rettificata in sede di legittimità

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte lo ha invocato per dichiarare inammissibile il motivo generico relativo alla confisca e alla durata della sospensione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Impone il requisito di specificità e autosufficienza dei motivi di ricorso: il ricorrente deve indicare chiaramente le censure e gli elementi di fatto su cui si fondano; la loro mancanza determina l\'inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la norma dispone testualmente che la patente \"\'è sempre revocata\'\" in presenza di una specifica aggravante, la revoca è obbligatoria e il giudice non ha discrezionalità nel non applicarla
  • La Corte di Cassazione può correggere d\'ufficio (senza rinvio) l\'omessa pronuncia su una sanzione accessoria obbligatoria se tale pronuncia non richiede valutazioni discrezionali (art. 620 c.p.p.)
  • La confisca del veicolo ex art. 186 comma 2 lett. c) è obbligatoria salvo che risulti che il veicolo appartiene a persona estranea al reato; chi impugna la mancata confisca deve indicare e provare lo stato di proprietà per poter far valere l\'eccezione
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e autosufficienti: la mera lamentela generica della mancata applicazione di misure accessorie senza indicare i fatti rilevanti (es. proprietà del veicolo) è inammissibile per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada si applicano anche nei casi di patteggiamento (art. 186, comma 2-quater): non possono essere eluse con semplici accordi tra le parti

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