Sentenza n. 1302/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale di Alpignano,-OMISSIS- n. -OMISSIS- (“Istanza permesso di costruire convenzionato n. -OMISSIS- per la realizzazione di nuovo edificio residenziale plurifamiliare ed opere di urbanizzazione a scomputo consistenti nella realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico ed allargamento del marciapiede esistente lungo la -OMISSIS- – Approvazione progetto e bozza di convenzione”), in tutto il suo contenuto, con cui nella specie sono state approvate le premesse, il progetto esecutivo come ivi specificato, e con cui viene dato atto della successiva stipula sotto forma di atto pubblico della convenzione e dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, oltre che della Relazione Tecnica Illustrativa, delle Tavole di progetto, dello Schema di convenzione e di tutti gli atti e l’ulteriore documentazione approvati nonché allegati alla predetta deliberazione; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati il 17.10.2025: - del permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di Alpignano in data-OMISSIS-e conosciuto il -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati il 4.12.2025: - la declaratoria di illegittimità e/o di nullità e/o di invalidità in genere e/o di inefficacia del permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di Alpignano in data-OMISSIS- e conosciuto il -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui: deliberazione della Giunta Comunale di Alpignano,-OMISSIS- n. -OMISSIS- (“Istanza permesso di costruire convenzionato n. -OMISSIS-del -OMISSIS-per la realizzazione di nuovo edificio residenziale plurifamiliare ed opere di urbanizzazione a scomputo consistenti nella realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico ed allargamento del marciapiede esistente lungo la -OMISSIS- – Approvazione progetto e bozza di convenzione”), in tutto il suo contenuto, con cui nella specie sono state approvate le premesse, il progetto esecutivo come ivi specificato, e con cui viene dato atto della successiva stipula sotto forma di atto pubblico della convenzione e dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, oltre che della Relazione Tecnica Illustrativa, delle Tavole di progetto, dello Schema di convenzione e di tutti gli atti e l’ulteriore documentazione approvati nonché allegati alla predetta deliberazione; il parere della Commissione edilizia-OMISSIS-; gli atti di verifica dell’Ufficio Tecnico del Comune, in relazione al rispetto dell’indice volumetrico (assegnato alla sottozona “Bd4”) riportato nelle relativa scheda di area, considerando il volume esistente per il lotto di pertinenza (allo stato non conosciuti); la convenzione sottoscritta in data -OMISSIS-, relativa alla realizzazione di nuovo edificio residenziale plurifamiliare ed opere di urbanizzazione a scomputo, consistenti nella realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico ed allargamento del marciapiede esistente lungo la -OMISSIS-, così come da Schema di convenzione approvato con d.G.C. di Alpignano n. -OMISSIS- per quanto occorra ogni previsione del vigente P.R.G.C, ivi incluse le previsioni delle relative N.T.A., e dunque in parte qua la d.G.R.-OMISSIS- di approvazione della Variante generale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano, e nella specie le previsioni dell’art. 25.2 delle N.T.A., in particolar modo comma 10, oltre che le previsioni della Scheda Normativa di piano del vigente P.R.G.C. inerenti l’area Bd4, (ivi incluso, in punto di prescrizione secondo cui i fabbricati realizzati con piani attuativi unitari sono riconfermati nella consistenza quantitativa esistenze, volume, indipendentemente dall’indice fondiario di sottozona, e che i fabbricati non realizzati con strumenti urbanistici esecutivi seguono l’indice fondiario di sottozona), ove intese nel senso di consentire l’adozione degli atti gravati e contestati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di approvazione del progetto e della bozza di convenzione per un permesso di costruire convenzionato, successivo permesso di costruire e convenzione urbanistica relativi alla realizzazione di un edificio residenziale plurifamiliare e opere di urbanizzazione a scomputo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale che approvava il progetto, la bozza di convenzione e lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché il successivo permesso di costruire e la convenzione urbanistica, proponendo due serie di motivi aggiunti. Hanno dedotto: violazione dell'art. 25.2 delle N.T.A. del P.R.G.C., degli artt. 12 e 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 49, comma 4, della l.r. Piemonte n. 56/1977, sostenendo che nelle zone Bd fosse ammesso soltanto il permesso di costruire singolo e non quello convenzionato; violazione della disciplina urbanistica ed edilizia per l'asserita impossibilità di ricondurre l'intervento a una categoria edilizia consentita, in quanto la demolizione e la nuova costruzione sarebbero state riconducibili alla soppressa sostituzione edilizia o a una ristrutturazione edilizia non ammissibile con incremento volumetrico; eccesso di potere per omessa o carente istruttoria e travisamento dei fatti, poiché l'indice edificatorio di 2 mc/mq sarebbe già stato consumato dalla precedente realizzazione del condominio su un lotto originariamente unitario; violazione delle N.T.A. e del principio del lotto urbanisticamente unitario, in ragione dell'asserito asservimento permanente del lotto edificando alle volumetrie assentite nel 1968, nonostante i successivi frazionamenti; illegittimità derivata e propria della convenzione urbanistica. Con i secondi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente contestato il computo della volumetria esistente alla luce della relazione comunale, richiamando anche gli artt. 25.2 e 33.17 delle N.T.A. e l'art. 31.3 delle N.T.A. del P.R.G. del 1997.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i primi e secondi motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità perché la controversia era infondata nel merito. Ha ritenuto che l'art. 25.2 delle N.T.A., pur prevedendo per le zone Bd il permesso di costruire singolo, non escludesse il permesso di costruire convenzionato, con cessione gratuita di aree e realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. La scelta di realizzare opere a scomputo rientra nella discrezionalità amministrativa e non contrasta con la descrizione della zona come già urbanizzata, soprattutto quando le opere migliorano la dotazione infrastrutturale e l'inserimento dell'intervento; inoltre, l'art. 49, comma 4, della l.r. Piemonte n. 56/1977 consente il permesso convenzionato per interventi complessi. Quanto alla qualificazione dell'intervento, demolizione e nuova costruzione, pur autorizzate con titoli distinti, erano funzionalmente collegate e dovevano essere considerate nel loro complesso; l'anticipazione della demolizione mediante SCIA non impediva tale qualificazione. Il permesso richiamava l'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e la disciplina della zona Bd4 ammetteva nuova edificazione e ampliamento dell'esistente, nonché il completamento della volumetria disponibile fino all'indice massimo. Sono state quindi escluse le censure sulla categoria edilizia. Il TAR ha inoltre escluso che la volumetria edificatoria fosse già esaurita. L'asservimento derivante dai titoli edilizi del 1968 non era stato trascritto e non era opponibile ai successivi acquirenti; soprattutto, la disciplina urbanistica vigente, successiva ai frazionamenti, collegava il computo al volume esistente per lotto di competenza e distingueva i lotti esistenti all'entrata in vigore dello strumento. Poiché il lotto edificando era già separato dal condominio, costituiva un lotto distinto e conservava la capacità edificatoria prevista per la sottozona Bd4, pari a 2 mc/mq, applicabile alla superficie di 2.428 mq. L'art. 31.17 delle N.T.A. è stato interpretato come disposizione rivolta alle vicende future dei lotti, non come norma idonea a ricostruire retroattivamente l'assetto edilizio precedente. La censura sulla convenzione è stata respinta per effetto dell'infondatezza delle doglianze principali. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 25.2 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Alpignano
nel caso di indici di sottozona Bd non saturi, è ammesso il completamento della volumetria in progetto disponibile fino al raggiungimento della volumetria massima indicata dal rispettivo indice di sottozona
La disposizione non esclude il permesso di costruire convenzionato e impone il computo della volumetria esistente con riferimento al volume esistente per lotto di competenza.
art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimità del permesso di costruire convenzionato; la censura è stata respinta.
art. 12 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione alla conformità urbanistica del titolo edilizio e al computo della capacità edificatoria; il giudice ha escluso il contrasto dell'intervento con la disciplina urbanistica.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Il permesso convenzionato può contemplare opere di urbanizzazione primaria realizzate dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo alla disposizione conferma la riconducibilità dell'intervento alle categorie edilizie di maggiore incidenza, inclusa la ristrutturazione edilizia pesante.
art. 49, comma 4, l.r. Piemonte n. 56/1977
Consente il permesso di costruire convenzionato anche per interventi complessi che richiedano il coordinamento tra privato e amministrazione.
art. 25.2 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Alpignano, scheda normativa Bd4
I fabbricati realizzati con piani attuativi unitari sono riconfermati nella consistenza quantitativa esistente (volume) indipendentemente dall’indice fondiario di sottozona. I fabbricati non realizzati con strumenti urbanistici esecutivi seguono l’indice fondiario di sottozona.
La scheda individua i criteri di computo delle preesistenze e, in assenza di diversa delimitazione normativa o grafica, considera distinti i lotti già separati al momento dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
art. 33.17 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Alpignano
Disciplina le vicende divisionali e circolatorie future dei terreni, senza imporre la ricostruzione dell'assetto edilizio antecedente all'approvazione dello strumento urbanistico.
Massime di principio
- La previsione dello strumento urbanistico secondo cui in una zona già urbanizzata è ammesso il permesso di costruire singolo non esclude, in assenza di un divieto espresso, il rilascio di un permesso di costruire convenzionato quando l'intervento comporti opere di urbanizzazione o altre misure di coordinamento tra privato e amministrazione previste dalla legge.
- La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri costituisce una scelta riconducibile alla discrezionalità amministrativa e può essere ammessa anche in zone già urbanizzate, se le opere integrano o migliorano la dotazione infrastrutturale e rendono più compatibile il nuovo carico urbanistico.
- Ai fini della qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento, demolizione e nuova costruzione autorizzate con titoli distinti devono essere valutate unitariamente quando risultano funzionalmente collegate e il titolo relativo alla nuova edificazione presuppone la rimozione dei manufatti preesistenti; l'anticipazione della demolizione mediante SCIA non impone una qualificazione formalistica separata.
- Quando lo strumento urbanistico vigente commisura la volumetria al volume esistente per lotto di competenza e individua i lotti senza richiamare le pregresse trasformazioni dell'intero compendio, il computo deve essere effettuato sui lotti autonomi esistenti all'entrata in vigore dello strumento, salvo diverse previsioni normative o grafiche; il precedente asservimento non trascritto non è opponibile ai successivi acquirenti.
- Una disposizione delle N.T.A. che stabilizza l'assetto edilizio rispetto alle successive vicende divisionali e circolatorie opera per il futuro e non impone, in assenza di una previsione espressa, di ricostruire retroattivamente l'assetto proprietario ed edilizio antecedente all'approvazione dello strumento urbanistico.
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