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Ordinanza

Ordinanza n. 586/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’ottemperanza - alla sentenza n. 7017/2023 del 18 dicembre 2023, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 194 del 2023;

Giustizia amministrativa202300194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di ottemperanza, prendendo atto che il ricorrente aveva ricevuto il pagamento dovuto e che, conseguentemente, era venuto meno l’interesse alla decisione sulle richieste di accertamento dell’inadempimento, penalità di mora e sostituzione del Commissario ad acta. Non sono state disposte condanne alle spese, con formula "nulla per le spese".

TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza n. 7017/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., un’istanza depositata il 27 maggio 2025 per accertare l’inadempimento del Commissario ad acta nominato dalla Sezione con la sentenza n. 7017/2023, chiedendo altresì la condanna al pagamento della penalità di mora e, in caso di ulteriore inadempimento, la sostituzione del Commissario. Con nota depositata il 28 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto e che la materia del contendere era quindi cessata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’istanza di ottemperanza diretta ad accertare l’inadempimento e a ottenere le ulteriori misure richieste dal ricorrente.

  • sentenza n. 7017/2023

    sentenza n. 7017/2023 del 18 dicembre 2023

    È il titolo giudiziale della cui esecuzione si discuteva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione o il soggetto tenuto all’esecuzione adempie integralmente all’obbligazione derivante dal titolo giudiziale, viene meno l’interesse alla decisione sulle domande esecutive ancora pendenti e il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
  • La ricezione da parte del creditore delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere anche rispetto alle richieste accessorie di accertamento dell’inadempimento, applicazione della penalità di mora e sostituzione del Commissario ad acta, se non risultano ulteriori pretese da decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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