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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34631/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo, ripetitivo delle doglianze già respinte in appello e privo di una critica argomentata alle ragioni della sentenza, era non specifico e soltanto apparente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna di merito per diffamazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 12 dicembre 2025 della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva confermato la decisione di primo grado affermativa della sua responsabilità per diffamazione ex art. 595 c.p. Con l’unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione sull’esclusione della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica politica. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata; il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU non colmava tale carenza.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    la sentenza di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.

    La disposizione identifica il reato per il quale è stata affermata la responsabilità nei gradi di merito, rimasta ferma per effetto dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già formulate in appello e respinte, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni della decisione impugnata; tali doglianze sono meramente apparenti e non assolvono la funzione di critica argomentata.
  • Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU non rende specifico il motivo se il ricorrente non si confronta con le ragioni concrete poste a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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