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Sentenza

Sentenza n. 1933/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 64 in favore dell’impresa prima classificata, nonché verbali di gara, valutazione di conformità dell’offerta tecnica e diniego dell’istanza di revisione in autotutela

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 64 di una procedura aperta telematica per la fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia, contestando la conformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria alle prescrizioni del disciplinare e del capitolato tecnico. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 31 del disciplinare, dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, con eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 16 del regolamento UE 2017/745 e del disciplinare, per difetto assoluto di istruttoria; violazione dell’art. 107 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del medesimo decreto e dell’art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione e travisamento; ulteriore difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e dell’art. 5 del d.lgs. 36/2023. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto l’eccezione di irricevibilità per tardività, senza esaminare i motivi relativi alla conformità dell’offerta tecnica e alla legittimità dell’aggiudicazione. Ha ritenuto applicabile il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a., decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023, dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, oppure, comunque, dal momento della piena conoscenza dell’atto lesivo e dei suoi profili di illegittimità. Nel caso concreto, la delibera di aggiudicazione e gli atti di interesse erano stati pubblicati sulla piattaforma telematica Net4Market il 18 febbraio 2026, individuata dalla lex specialis quale canale ufficiale della procedura. Inoltre, la ricorrente aveva comunque acquisito piena conoscenza dell’aggiudicazione e degli aspetti tecnici contestati anteriormente al 27 aprile 2026, tanto che il 20 aprile aveva formulato contestazioni specialistiche e chiesto l’ostensione della documentazione tecnica dell’aggiudicataria. Poiché il ricorso è stato notificato il 27 maggio 2026, esso è stato ritenuto tardivo sia rispetto alla pubblicazione del 18 febbraio sia rispetto alla piena conoscenza maturata al più tardi il 20 aprile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese in favore della controinteressata; nulla è stato disposto nei confronti dell’amministrazione non costituita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

    Il termine decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di gara decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dalla messa a disposizione degli atti secondo il codice dei contratti pubblici o, comunque, dalla piena conoscenza dell’atto lesivo e dei profili che ne evidenziano l’immediata e concreta lesività.

  • art. 209, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Ha novellato l’art. 120, comma 2, c.p.a., collegando il termine di impugnazione agli strumenti di comunicazione e disponibilità degli atti previsti dal codice dei contratti pubblici.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Impone alla stazione appaltante di comunicare l’aggiudicazione e il nome dell’aggiudicatario ai candidati e concorrenti interessati entro cinque giorni dall’adozione.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Prevede la messa a disposizione, mediante la piattaforma digitale di approvvigionamento, dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e degli atti presupposti all’aggiudicazione, nonché degli atti e delle offerte dei primi cinque classificati.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della decorrenza del termine dalla piena conoscenza dell’atto lesivo quando la conoscenza acquisita attraverso l’accesso è funzionalmente equivalente a quella derivante dalla comunicazione legale.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all’inversione procedimentale prevista dalla lex specialis, ma non esaminato nel merito a causa della tardività del ricorso.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità dell’offerta tecnica, ma non esaminato nel merito.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per ottenere lo scorrimento della graduatoria e il subentro, domande non esaminate per l’irricevibilità del ricorso.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli atti di gara, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti secondo gli artt. 90 e 36 del d.lgs. 36/2023; in ogni caso, rileva il momento in cui il concorrente acquisisce o è posto in condizione di acquisire piena conoscenza dell’atto lesivo e dei suoi profili di illegittimità.
  • La pubblicazione dell’aggiudicazione e degli atti di gara sulla piattaforma telematica ufficiale prevista dalla lex specialis può far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione quando la piattaforma costituisce il canale di gestione della procedura e consente ai concorrenti l’accesso diretto agli atti.
  • Quando la piena conoscenza degli atti di gara è acquisita mediante accesso, tale conoscenza è funzionalmente equivalente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, a quella derivante dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione e dalla contestuale messa a disposizione degli atti.
  • La proposizione di contestazioni tecniche dettagliate sull’offerta dell’aggiudicatario e la richiesta di ostensione della relativa documentazione possono dimostrare che il concorrente conosceva già l’aggiudicazione e i profili concreti di lesività; il ricorso notificato oltre trenta giorni da tale conoscenza è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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