Cassazione Penale, Ordinanza n. 08957/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità penale, limitandosi a rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico richiamo all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello quando riforma una decisione assolutoria. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso, pur formalmente prospettato come censura motivazionale, in realtà mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. Per tale ragione lo reputa privo di specificità, generico e assertivo, perché non si confronta in modo effettivo con gli elementi di fatto e con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata. Dal testo non è determinabile il reato contestato nel merito.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal rilievo di genericità e difetto di specificità del ricorso, che non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di specificità e ammissibilità.
La censura di violazione di legge e vizio di motivazione è scrutinata nei limiti del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto.
Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una doglianza di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di carenze motivazionali, se non accompagnata da puntuale confutazione degli argomenti decisivi del giudice di merito, rende il ricorso inammissibile.
- La denuncia di omessa o insufficiente motivazione sulla riforma di una sentenza assolutoria non è ammissibile quando, nella sostanza, miri soltanto a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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