Sentenza n. 3815/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) con il ricorso introduttivo: della pagella di fine anno pubblicata sul registro elettronico sezione pagelle della scuola ove -OMISSIS- risulta “non ammesso alla classe successiva”; della pagella finale 2023-2024 dell’A.S. 2023/2024 da cui risulta il voto 5 nelle materie matematica e informatica, nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto ancorchè non conosciuto; nonché per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- di essere dichiarato ammesso al successivo anno scolastico (2024-2025), ossia alla classe terza. B) con motivi aggiunti: dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili, nonché della documentazione prodotta dal Liceo e precisamente: 1) del verbale n. 2 Scrutinio finale – Classe 2SB del Consiglio della classe 2SB dell’11.06.2024 nella parte in cui il Consiglio di classe ha deciso la sospensione del giudizio del minore -OMISSIS-, rinviando la decisione sulla ammissione/non ammissione alla classe successiva al superamento della fase di recupero estiva (doc. 1); 2) del verbale n. 3 Integrazione dello scrutinio finale del biennio Classe 2SB nella parte in cui il minore -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva (doc. 2); 3) della pagella scrutinio finale nella parte in cui vengono assegnati ad -OMISSIS- i voti 4 nelle materie di matematica e informatica (doc. 3); 4) della pagella fine primo trimestre della classe 2 SB SCISA per lo studente -OMISSIS- ove è proposto il voto di media 6,55 ed è riconosciuto il voto 6,45 (doc. 4); 5) di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla classe terza per l’anno scolastico 2024-2025, connessa agli esiti degli scrutini e delle prove di recupero nelle materie di matematica e informatica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso, proposto dai genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, riguardava la pagella e il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, nonché i verbali dello scrutinio finale e dell’integrazione dello scrutinio. Il minore, iscritto alla classe seconda di un liceo scientifico con indirizzo di scienze applicate a curvatura biomedica e studente-atleta di alto livello nello sport equestre, contestava il mancato superamento delle prove di recupero nelle materie di matematica e informatica. Venivano dedotte la mancata applicazione degli strumenti didattici previsti dal progetto formativo personalizzato predisposto in ragione dell’attività agonistica e la non congruità dei voti attribuiti durante l’anno e all’esito delle prove di recupero. Con motivi aggiunti erano inoltre impugnati i verbali dello scrutinio finale, dell’integrazione dello scrutinio e le pagelle recanti i voti nelle materie interessate.
La decisione
Il TAR, dopo avere dato avviso alle parti della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ha preso atto della memoria con cui la parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito. Ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al progetto formativo personalizzato, ai voti e alla non ammissione scolastica. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti idonei a identificarli.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è stata utilizzata per fissare la causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza non consente più di conseguire un’utilità concreta dall’esame della domanda, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, senza esame dei motivi di merito.
- La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio sulla base della sopravvenuta carenza di interesse rappresentata dalla parte ricorrente.
- In una controversia riguardante un minore, la riproduzione o diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli, quando ricorrono i presupposti della disciplina sulla protezione dei dati personali.
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