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Sentenza

Sentenza n. 3973/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 139/2024, depositata e resa pubblica in data 19 dicembre 2024, sez unica civile, r.g. 101/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 4 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 30 marzo 2026 – carta del docente;

Giustizia amministrativa202601809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 139/2024, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per tre annualità e ad accreditare l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2025, ma l'amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sondrio era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo e corrispondendo alla ricorrente il beneficio economico spettante. Per l'eventualità di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione, anche i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'ottemperanza e l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche pronunciate dal giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile la domanda di esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione del giudicato, il ricorso al pagamento in conto sospeso e ai capitoli di bilancio specificamente destinati, anche in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione un obbligo di pagamento o il riconoscimento di un beneficio, purché il titolo sia efficace e l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, la domanda di esecuzione di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando accoglie la domanda di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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