Ordinanza n. 2950/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE del decreto n. 590/2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli e della sentenza n. 2421/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del commissario ad acta, della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento di una somma dovuta ai sensi della legge Pinto
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 2421/2022, che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Napoli n. 590/2020. Tale decreto aveva condannato il Ministero al pagamento di 599,60 euro, oltre interessi dalla domanda. Poiché nella precedente sentenza di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, la contestazione dell'omessa esecuzione è stata ricondotta dal Collegio al comportamento del commissario, mediante interpretazione del ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il giudizio è stato tuttavia esaminato alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, quando il giudice abbia nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, non sia configurabile una nuova doglianza contro l'amministrazione per l'omessa o inesatta esecuzione, poiché la responsabilità esecutiva è stata trasferita al commissario. Il ricorso è stato quindi conservativamente interpretato come reclamo contro la mancata esecuzione da parte del commissario, cioè come fase interna al giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha poi stabilito che l'espressione normativa "giudizi di ottemperanza" comprende anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione. Ritenendo automatica la sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla scadenza del biennio decorrente secondo la disciplina sopravvenuta. Sono rimasti impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza
Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro l'omessa o elusiva esecuzione imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni
Gli atti o le omissioni del commissario ad acta sono contestabili dalle parti davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna del giudizio.
art. 21 c.p.a.
nomina [...] di un commissario ad acta
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della causa di sospensione prevista dalla legislazione speciale.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, comprendendo anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l'esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001 il comma 12-bis applicato dal Collegio.
Massime di principio
- Quando il giudice nomina un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative all'omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato devono essere rivolte contro l'attività o l'inerzia del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, non contro l'amministrazione sostituita.
- In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, un ricorso formalmente proposto per ottemperanza può essere riqualificato come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario ad acta, se il suo contenuto sostanziale è diretto a contestare tale omissione.
- La previsione legislativa di sospensione dei "giudizi di ottemperanza" relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto comprende anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
- La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera automaticamente, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per il periodo biennale stabilito dalla legge.
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