Sentenza n. 3942/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del decreto del Direttore Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, pubblicato in pari data e non notificato, avente ad oggetto Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Con il quale la Regione Marche ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 24.123,23 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; e determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 non note, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad esse in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche che le richiedeva il pagamento di euro 24.123,23 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022, nonché alcuni atti delle aziende ospedaliere marchigiane, deducendone l'illegittimità per ragioni non ulteriormente esaminate dal giudice a causa della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025. Tale disposizione subordina la definizione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici alla comunicazione al TAR del Lazio, da parte della Regione interessata, dell'accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge. Il Tribunale ha precisato che la cessazione può essere pronunciata solo dopo tale comunicazione. Poiché la Regione Marche ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, il TAR ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR del Lazio, da parte della Regione o Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge.
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina richiamata nei provvedimenti impugnati in materia di tetto di spesa e ripiano del superamento della spesa per dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per la trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 può essere dichiarata soltanto dopo che la Regione o la Provincia autonoma abbia comunicato al TAR del Lazio il provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge.
- Quando ricorrono i presupposti specificamente previsti dall'art. 7 d.l. 95/2025 per la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici, le spese di lite devono essere compensate.
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