Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia prot. n-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che, confermando la restituzione della patente e l'esclusione dell'obbligo attuale di visita medica, faceva salve le prerogative della Commissione medica patenti e annullava e sostituiva un precedente provvedimento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo, in sintesi, l'illegittimità dell'autotutela esercitata a distanza di quasi due anni, per violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, difetto del termine ragionevole, assenza di un interesse pubblico concreto e lesione dell'affidamento. Ha inoltre dedotto difetto e apparenza della motivazione, carenza di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di tipicità, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, nonché contraddittorietà dell'azione amministrativa. Il ricorrente ha sostenuto che la clausola relativa alle prerogative sanitarie della Commissione medica avrebbe determinato un blocco del percorso abilitativo per il conseguimento di ulteriori categorie di patente. Ha infine contestato l'indicazione, nel provvedimento, del termine di trenta giorni per l'impugnazione, anziché quello di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse concreto e attuale a ricorrere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con individuazione della giurisdizione del giudice ordinario e possibilità di riassunzione nei termini di rito. Il Collegio ha ritenuto che i precedenti provvedimenti prefettizi, adottati ai sensi dell'art. 187, comma 8, Codice della strada, costituissero conseguenze vincolate dell'avvio e della successiva archiviazione del procedimento penale e incidessero su posizioni di diritto soggettivo. Il provvedimento impugnato non è stato qualificato come annullamento d'ufficio, nonostante la formula utilizzata, poiché non individuava un vizio originario del precedente atto, ne confermava la restituzione della patente e l'esclusione dell'obbligo attuale di visita medica e si limitava a chiarire che la Commissione medica patenti conservava le proprie autonome prerogative sanitarie. Trattandosi di atto meramente modificativo o integrativo di una vicenda già devoluta alla giurisdizione ordinaria, anche il nuovo atto rientra nella cognizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato, per completezza, la carenza di interesse a ricorrere: il provvedimento non produceva una lesione immediata e concreta, ma prospettava soltanto la possibile futura adozione di atti della Motorizzazione o della Commissione medica. Il ricorrente non aveva un attuale obbligo di sottoporsi a visita medica e il dedotto blocco del percorso per il conseguimento di ulteriori patenti non era stato chiarito né documentato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992

    Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

    I provvedimenti prefettizi adottati in conseguenza dell'avvio o dell'archiviazione del procedimento penale sono qualificati come conseguenze vincolate della disposizione e incidono su posizioni di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 119 d.lgs. 285/1992

    Rileva quale base normativa delle verifiche di idoneità psico-fisica alla guida demandate alla Commissione medica patenti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che il provvedimento impugnato costituisse un vero annullamento d'ufficio, poiché mancava l'individuazione di un vizio originario e l'atto si limitava a integrare e chiarire il precedente.

  • art. 7 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa; il giudice ha invece ritenuto prevalente la natura di diritto soggettivo della posizione controversa.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata indicazione del termine di trenta giorni per l'impugnazione, anziché del termine ordinario di sessanta giorni.

  • art. 73, ultimo comma, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre d'ufficio alle parti i profili di possibile difetto di giurisdizione e carenza di interesse a ricorrere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo costituisce una conseguenza vincolata prevista dalla legge in relazione all'avvio o alla conclusione di un procedimento penale e incide su una posizione di diritto soggettivo, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente adottato dal prefetto.
  • Un atto successivo che, senza individuare vizi originari, conferma il contenuto sostanziale del precedente provvedimento e si limita a precisare o integrare le autonome prerogative di altri organi non costituisce annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • La giurisdizione sull'atto meramente modificativo o integrativo di un precedente provvedimento segue quella relativa alla vicenda sostanziale e al provvedimento presupposto, quando il nuovo atto non introduce un autonomo esercizio discrezionale del potere amministrativo.
  • Sussiste carenza di interesse a ricorrere quando l'atto impugnato non produce una lesione immediata e concreta, ma si limita a prospettare la possibile futura adozione di provvedimenti lesivi da parte di altri organi; l'impugnazione potrà essere proposta contro l'atto successivo effettivamente incidente sulla posizione giuridica dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.