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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento 1) del provvedimento di rigetto della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prot. n. -OMISSIS- del 25/09/2025 (doc. n. 2) notificato in pari data a mezzo PEC all'-OMISSIS- (doc. n. 3); 2) della presupposta nota della -OMISSIS- S.p.a. prot. -OMISSIS- del 27.5.2025 avente ad oggetto «Report “Analisi forensics delle commesse di -OMISSIS-S.p.a. gestite dall'Ing. -OMISSIS-”. Riscontro istanze di accesso agli atti ex L. 241/1990» (doc. n. 4); 3) della presupposta nota della -OMISSIS-S.p.a. prot. -OMISSIS- del 23.6.2025 avente ad oggetto «Richiesta di revoca in autotutela. Riscontro nota del 9/06/2025 prot. -OMISSIS-» (doc. n. 5); 4) di ogni altro atto presupposto o consequenziale anche se non conosciuto alla data di notificazione del presente ricorso. e per l'accertamento del diritto dell'Ing. -OMISSIS- ad accedere ai documenti oggetto delle istanze del 28.4.2025 (doc. n.6) e del 6.6.2025 (doc. n. 7), eventualmente anche in forma parzialmente oscurata o differita e dunque per il conseguente ordine di esibizione.

Giustizia amministrativa202513585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e precedenti dinieghi della società all'accesso a un report forensics, agli atti di affidamento della consulenza e alla relativa documentazione economica e di controllo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentori dei documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già direttore tecnico e dirigente della società, aveva ricevuto dalla stessa una richiesta di pagamento di euro 436.753,00, oltre interessi e rivalutazione, sulla base di un report forensics relativo alla gestione delle commesse affidategli negli anni 2021-2024. Chiedeva quindi l'accesso integrale al report e agli atti relativi all'affidamento dell'incarico di consulenza, incluse eventuali procedure di gara, determinazioni a contrarre, contratto, documentazione sulla determinazione e liquidazione del corrispettivo e corrispondenza con gli organi di controllo, dichiarando un interesse difensivo connesso ai contenziosi già instaurati con la società. La società aveva inizialmente negato l'accesso per genericità dell'istanza e per la presenza di informazioni relative a profili di responsabilità potenzialmente anche penale coperti da segreto istruttorio; dopo una richiesta di revoca in autotutela aveva confermato il diniego. La Commissione per l'accesso aveva respinto il ricorso ritenendo il report un parere legale coperto da segreto professionale. In giudizio, la società ha eccepito la tardività del ricorso alla Commissione, sostenendo che il termine decorresse dal primo diniego; la Commissione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la natura endoprocedimentale della propria decisione. Nel merito, il ricorrente ha contestato la qualificazione del report come parere legale, sostenendo che, ove consistesse in un'attività istruttoria sugli atti degli appalti, tali atti sarebbero accessibili, mentre sarebbe sottratto soltanto l'eventuale parere finale.

La decisione

Il TAR ha confermato la legittimazione passiva della Commissione per l'accesso, ritenendo che la sua decisione di rigetto debba essere autonomamente impugnata perché le relative giustificazioni si saldano con quelle del primo diniego e completano la motivazione complessiva. Ha ritenuto tempestivo il ricorso: la società avrebbe dovuto impugnare con ricorso incidentale la statuizione della Commissione che aveva riconosciuto la tempestività del gravame, non potendo contestarla per la prima volta con una semplice memoria difensiva non notificata. Nel merito, ha qualificato il report come parere legale richiesto per valutare eventuali responsabilità e orientare la strategia della società in ordine alle azioni per il ristoro del danno asseritamente subito. Poiché il documento non era inserito in una sequenza procedimentale finalizzata all'adozione di un provvedimento amministrativo, ma riguardava una fase precontenziosa o una lite potenziale e la futura strategia difensiva, il report è stato ritenuto coperto da riservatezza e sottratto all'accesso. Sono stati ritenuti non accessibili anche gli atti relativi all'affidamento della consulenza, le determinazioni a contrarre, il contratto, la documentazione sul compenso e la corrispondenza con gli organi di controllo, perché non pertinenti rispetto all'interesse difensivo concretamente prospettato. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso non consente l'ostensione dei documenti che, per la loro funzione difensiva, sono coperti da riservatezza professionale e riguardano una fase precontenziosa o una lite potenziale; inoltre, i documenti richiesti devono essere pertinenti all'interesse giuridico concretamente azionato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La decisione della Commissione per l'accesso che respinge il ricorso del privato deve essere autonomamente impugnata, poiché le sue motivazioni possono integrarsi con quelle del diniego dell'amministrazione detentrice e completare il quadro motivazionale della decisione di non ostensione.
  • La statuizione della Commissione per l'accesso sulla tempestività del ricorso deve essere contestata con ricorso incidentale; non è sufficiente una mera eccezione formulata in una memoria difensiva non notificata.
  • Sono sottratti all'accesso i pareri legali richiesti dall'amministrazione, anche nella fase precontenziosa o in presenza di una lite potenziale, quando siano finalizzati a valutare responsabilità, tutelare la posizione dell'ente e orientare la strategia processuale o le azioni giudiziarie da intraprendere.
  • La riservatezza difensiva del parere legale opera quando il documento non è destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento amministrativo finale, ma serve a fornire all'amministrazione gli elementi tecnico-giuridici per decidere come tutelare i propri interessi in una controversia attuale o potenziale.
  • Gli atti richiesti mediante accesso devono essere pertinenti all'interesse giuridico concretamente dedotto: sono legittimamente esclusi i documenti relativi all'affidamento della consulenza, al contratto e al relativo compenso quando non risultino correlati alle esigenze difensive prospettate dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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