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Ordinanza

Ordinanza n. 2708/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento -del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 1); -del Decreto del Ministero della Salute adottato il 06.07.2022, pubblicato in G.U.R.I. il 15.09.2022 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc.2); -del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 (doc.3); -della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 4);

Giustizia amministrativa202300192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e linee guida per il ripiano, nonché atti regionali di attribuzione e rettifica delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna relativi all'attribuzione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento alla domanda di annullamento degli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano dovute dalla ricorrente. L'ordinanza è quindi limitata alla richiesta di memorie su tale questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha ancora declinato la giurisdizione. Ha disposto che le parti presentino, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, memorie riguardanti esclusivamente i dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano. La causa resta pertanto interlocutoria in attesa del contraddittorio sulla questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale base normativa del sistema di certificazione del superamento del tetto di spesa e di riparto degli oneri relativi ai dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva seri dubbi sulla propria giurisdizione in relazione a una specifica domanda, deve assicurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • L'ordine di presentare memorie sulla giurisdizione può essere circoscritto alla domanda e agli atti rispetto ai quali sussiste il dubbio, senza anticipare la decisione sulla giurisdizione né definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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