Cassazione Penale, Ordinanza n. 24248/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. e art. 671 c.p.p. in relazione a delitti già definiti con sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Secondo il giudice dell'esecuzione, i reati non presentavano omogeneità né unitaria preordinazione: le condotte risultavano svolte in contesti spaziali e temporali differenti, con modalità esecutive eterogenee, tali da escludere la prova di un originario programma criminoso. La Corte richiama inoltre il principio per cui la reiterazione di condotte illecite non coincide di per sé con un programma di vita criminale idoneo a fondare la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla mancanza di elementi sintomatici della continuazione, valorizzando l'eterogeneità dei reati, la diversità dei contesti e delle modalità esecutive e l'assenza di una dimostrata originaria progettazione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Disciplina la continuazione tra reati, che richiede la riconducibilità delle condotte a un medesimo disegno criminoso originario.
art. 671 c.p.p.
Prevede la possibilità di riconoscere in executivis il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di una originaria programmazione unitaria delle condotte criminose; non è sufficiente la mera pluralità di reati commessi dalla stessa persona.
- L'eterogeneità dei reati, dei contesti temporali e spaziali e delle modalità esecutive è un indice ostativo al vincolo della continuazione, perché segnala l'assenza di un medesimo disegno criminoso.
- La reiterazione di condotte illecite non va confusa con un "programma di vita" criminale: essa può integrare altri indici di abitualità o recidiva, ma non fonda di per sé la continuazione.
- In sede esecutiva, la richiesta ex art. 671 c.p.p. può essere respinta quando dagli atti non emerga la dimostrazione concreta del vincolo unitario tra i fatti già giudicati.
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