Cassazione Civile, Ordinanza n. 25997/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una segnalazione alla Centrale Rischi ritenuta illegittima dalla società segnalata, che aveva ottenuto in via cautelare l’ordine di cancellazione. In seguito la società segnalata aveva agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla permanenza della segnalazione per oltre un anno. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello la soccombente aveva censurato la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per asserite violazioni del contraddittorio, l’erronea valutazione della prova sul danno, la mancata considerazione di alcune nullità della consulenza e l’erroneo diniego del danno non patrimoniale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 281 c.p.c. e omesso esame, per il mancato rinnovo dell’istruttoria e la gestione del fascicolo di primo grado, oltre che per la mancata declaratoria di nullità della prima ctu e per l’inammissibilità della nuova ctu; 2) violazione dell’art. 281 c.p.c. e omesso esame, per avere la corte di merito escluso la prova del danno nonostante gli esiti della ctu; 3) violazione dell’art. 170 c.p.c. per asserita mancata convocazione di un codifensore in sede peritale; 4) violazione degli artt. 1223, 1226, 2050 e 2056 c.c. per non avere riconosciuto il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima e il pregiudizio all’accesso al credito e alla reputazione commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non integra di per sé nullità del giudizio d’appello e la ricorrente non ha indicato elementi decisivi non considerati; il secondo perché non risultava la reiterazione in primo grado delle richieste istruttorie e della ctu medico-legale; il terzo perché introduceva questioni nuove non risultanti dalla sentenza impugnata e non specificamente localizzate negli atti di merito; il quarto perché non censurava in modo specifico le affermazioni di diritto della sentenza impugnata e introduceva per la prima volta in cassazione il fatto della cancellazione tardiva della segnalazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e alla sanzione processuale prevista per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
richiamato solo come base del provvedimento cautelare di cancellazione della segnalazione.
art. 347 c.p.c.
la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina nullità del giudizio di appello, ma al più un vizio di motivazione se siano indicati elementi decisivi non considerati.
art. 281 c.p.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno dei motivi di ricorso, ma senza adeguata specificazione delle affermazioni di diritto censurate.
art. 170 c.p.c.
la censura sulla mancata convocazione del codifensore è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente.
art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e argomentazioni specifiche sul contrasto con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso è ammissibile solo se specifica il contenuto degli atti richiamati, la loro localizzazione e la fase processuale di produzione; nel caso concreto tali requisiti non sono stati rispettati.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il deposito del fascicolo/documenti necessari a supporto del ricorso autosufficiente.
art. 1223 c.c.
richiamato nei motivi sul danno patrimoniale, ma senza sufficiente specificità.
art. 1226 c.c.
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
art. 2050 c.c.
richiamato come base della pretesa risarcitoria per attività pericolosa.
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno da illecito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione quali affermazioni della sentenza impugnata sarebbero in contrasto con le norme invocate e con la giurisprudenza di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si richiamano atti, documenti o consulenze, occorre indicarne il contenuto rilevante, la precisa collocazione negli atti di causa e la fase processuale in cui sono stati prodotti.
- La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado nel giudizio di appello non determina automaticamente nullità del procedimento o della sentenza; può rilevare solo come vizio motivazionale se la parte dimostra che in quel fascicolo vi erano elementi decisivi non reperibili aliunde.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se la parte non dimostra di averle dedotte nei gradi di merito e non ne localizza l’allegazione negli atti processuali.
- Per dedurre correttamente la nullità di una consulenza tecnica o la violazione del contraddittorio è necessario che la censura sia specifica, tempestiva e supportata dalla puntuale indicazione degli atti da cui risulterebbe il vizio.
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