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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Servizio edilizia privata U.O.S. n. 1 del Comune di Cagliari prot. UOS1/09/04/2026/A.Pillitu a firma del Responsabile UOS 1 Ing. Guglielmo Carletti e del Dirigente Ing. Fabrizio Porcedda, notificato in data 29 aprile 2026 prot. gen. n. 128669, recante “VARGIU MARIO SILVIO Autocertificazione a 30 giorni per ampliamento volumetrico di una unità immobiliare nell'immobile sito in Via Favonio 1 Pratica Edilizia n. 20607.76 codice univoco n. 841839/2025 - Annullamento permesso di costruire in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies comma 2 bis della L. 241/90 e art. 10.2.3 delle Direttive SUAPE di cui alla DGR n. 49/19 del 5 dicembre 2019”; - di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi inclusa la nota prot. 67671 del 28 febbraio 2025 di comunicazione di avvio del procedimento interdittivo nei limiti di interesse e per quanto occorrer possa.

Giustizia amministrativa202600481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela di una dichiarazione unica autocertificativa a 30 giorni per l’ampliamento volumetrico di un’unità immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha annullato in autotutela la dichiarazione unica autocertificativa presentata per la realizzazione di un piano in sopraelevazione, mediante utilizzazione della volumetria residuale da standard di zona. L’annullamento è stato adottato sul presupposto che il titolo edilizio fosse stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere, poiché gli standard volumetrici utilizzati erano riferiti ad aree catastalmente intestate all’ente GESCAL, soppresso, il cui patrimonio sarebbe stato acquisito da AREA. È stata altresì impugnata, nei limiti dell’interesse, la comunicazione di avvio del procedimento interdittivo. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, nella fase cautelare, contestazioni relative alla titolarità delle aree utilizzate per il calcolo della volumetria e alla sufficienza della documentazione prodotta dal privato nel procedimento amministrativo.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per carenza del fumus boni iuris. Il TAR ha rilevato che la situazione proprietaria delle aree utilizzate per il calcolo della volumetria residuale non era stata documentata in modo esatto e completo dal ricorrente nel procedimento amministrativo e che erano emersi elementi idonei a porre in dubbio la titolarità delle aree, ancora intestate catastalmente a GESCAL. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il Comune, nel rilascio dei titoli edilizi, non è tenuto a svolgere complessi accertamenti sulle vicende della titolarità del bene; grava invece sul privato l’onere di produrre adeguata documentazione, mentre le controversie proprietarie dubbie devono essere accertate dal giudice civile. È stato valorizzato anche il fatto che AREA, indicata come soggetto subentrante nel patrimonio di GESCAL, non era stata evocata in giudizio. Non ravvisando i presupposti cautelari, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel giudizio amministrativo; la misura è stata negata per l’assenza del fumus boni iuris.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio.

  • art. 10.2.3 delle Direttive SUAPE di cui alla DGR n. 49/19 del 5 dicembre 2019

    È richiamato nel provvedimento comunale quale ulteriore fondamento dell’annullamento della dichiarazione unica autocertificativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; la misura deve essere respinta quando, a un primo esame, risultino non adeguatamente documentati i presupposti sostanziali del titolo contestato.
  • Nel procedimento di rilascio o formazione di un titolo edilizio, il Comune non è tenuto a ricostruire d’ufficio tutte le vicende complesse relative alla titolarità delle aree rilevanti ai fini urbanistico-edilizi; in presenza di dubbi, il privato deve fornire una documentazione adeguata e completa.
  • Quando la titolarità delle aree utilizzate per il calcolo della volumetria edilizia è controversa o incerta, l’accertamento definitivo della proprietà spetta al giudice civile, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di negare o rimuovere il titolo ove il privato non abbia adeguatamente comprovato il proprio titolo sul piano amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoria

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