Cassazione Civile, Ordinanza n. 24065/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva chiesto in primo grado la condanna della banca alla restituzione di somme annotate su un conto corrente in forza di clausole ritenute invalide, relative a interessi ultralegali, capitalizzazione periodica, commissioni di massimo scoperto e valute. Il Tribunale, dopo aver applicato l'eccezione di prescrizione, aveva riconosciuto un credito restitutorio in favore della correntista. La Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello della banca, aveva ritenuto che le rimesse oggetto di domanda avessero natura solutoria e che quindi la prescrizione decorresse dal momento di ciascun versamento, rideterminando il credito in misura molto inferiore. Con l'unico motivo di ricorso la correntista ha dedotto violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato tempestivamente prodotto dalla banca un estratto conto mensile al 31 marzo 1996, in realtà diverso dal documento indicato in produzione, e che tale errore fosse decisivo perché solo quel documento consentiva di individuare analiticamente le annotazioni e quindi la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di prescrizione estintiva nelle azioni di ripetizione di indebito bancario su conto corrente assistito da apertura di credito, l'onere di allegazione della banca eccepiente è soddisfatto con la mera deduzione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente le rimesse solutorie. Ne consegue che è il correntista attore a dover produrre gli estratti conto per provare la natura ripristinatoria dei versamenti e contrastare l'eccezione. Inoltre, la doglianza della ricorrente mirava in sostanza a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla corrispondenza del documento esaminato dal CTU con quello prodotto in atti, operazione non consentita in sede di legittimità sotto la veste di violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, sesto comma, c.p.c.
viene invocato dalla ricorrente per denunciare la tardività o la non corrispondenza del documento ritenuto decisivo dal giudice di merito; la Corte non ne accoglie la censura perché essa si risolve in una contestazione di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per dare atto del deposito di memoria nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
richiamato in via implicita nel ragionamento sull'onere della prova: il correntista che agisce per ripetizione deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l'inefficacia dell'eccezione di prescrizione.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di somme indebitamente addebitate su conto corrente assistito da apertura di credito, l'eccezione di prescrizione della banca è sufficientemente allegata con la deduzione dell'inerzia del correntista e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare puntualmente ogni singola rimessa ritenuta solutoria.
- L'onere di provare che le rimesse siano ripristinatorie, e quindi idonee a escludere il decorso della prescrizione dalla data del versamento, grava sul correntista attore, che deve produrre gli estratti conto e la documentazione necessaria.
- In cassazione non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una censura che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla corrispondenza e sul contenuto dei documenti acquisiti al processo.
- La deduzione di un errore circa l'identificazione di un documento è irrilevante se, comunque, l'utilizzazione di quel documento ha consentito l'acquisizione di una prova che, secondo il riparto dell'onere probatorio, gravava sulla stessa parte che lamenta l'errore.
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