Ordinanza n. 397/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, unitamente agli atti presupposti relativi all’identificazione e alla contestazione dell’addebito
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto disciplinare che gli ha irrogato un rimprovero scritto e gli atti presupposti relativi alla sua identificazione tra il personale dei Vigili del Fuoco ritratto durante una manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025, nonché gli atti concernenti la successiva autodenuncia e la contestazione dell’addebito disciplinare. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un primo sommario esame, riservando ogni approfondimento alla fase di merito, il ricorso non è apparso assistito da profili di evidente fondatezza. Il Collegio ha inoltre ritenuto non configurabile, allo stato, un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della sanzione. Sono quindi mancati i presupposti per la tutela cautelare previsti dall’art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La sospensione cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso sia l’evidente fondatezza del ricorso a un primo esame sia il danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate negli atti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato richiede la presenza dei presupposti cautelari previsti dall’art. 55 c.p.a.; il giudice può respingere la domanda quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenti profili di evidente fondatezza e non sia configurabile un danno grave e irreparabile.
- La valutazione cautelare è sommaria e non preclude gli approfondimenti propri della successiva fase di merito; l’assenza di evidente fondatezza allo stato degli atti è sufficiente, unitamente all’insussistenza del periculum in mora, per negare la misura cautelare.
Come è indicizzato
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