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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 455/2026, pubblicata in data 13 febbraio 2026, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso n. 2536/2025 R.G. proposto dagli odierni appellati per l’annullamento della determinazione del Comune di Oliveri n. 379 del 23 settembre 2025, di conclusione positiva della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Saja- Castello

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro la determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Saja-Castello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Oliveri ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da proprietari privati avverso la determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi relativa all'approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica di sistemazione idraulica. In appello è stata chiesta, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il Comune ha fatto valere l'esigenza di procedere celermente all'esecuzione dell'opera, qualificata come necessaria ed essenziale e assistita da finanziamento. La controversia cautelare concerneva il bilanciamento tra tale esigenza pubblica e la posizione dei proprietari delle aree interessate, che lamentavano il mancato coinvolgimento e la mancata effettiva partecipazione al procedimento.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi d'appello non presentassero, allo stato sommario proprio della fase cautelare, un apprezzabile e immediato grado di verosimiglianza, poiché la scelta di realizzare un'opera pubblica non può essere considerata vincolata e deve essere accompagnata dalla garanzia del contraddittorio con i proprietari delle aree interessate, così da tutelarne gli interessi. L'urgenza dell'amministrazione, anche quando l'opera sia necessaria, essenziale e finanziata, non giustifica il sacrificio totale dell'interesse privato né l'esclusione del coinvolgimento e della partecipazione procedimentale richiesti dalla normativa. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento tra il rischio di perdita del finanziamento pubblico e la compressione illegittima del diritto di proprietà, ha ritenuto prevalente l'interesse dei privati. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la relativa decisione.

Massime di principio

  • La realizzazione di un'opera pubblica non può essere considerata una scelta amministrativa vincolata tale da escludere il contraddittorio con i proprietari delle aree interessate; l'amministrazione deve garantire il loro coinvolgimento procedimentale a tutela delle rispettive posizioni.
  • La necessità, essenzialità, urgenza o copertura finanziaria di un'opera pubblica non consentono di sacrificare integralmente l'interesse del privato né di impedirne la fattiva partecipazione al procedimento quando questa sia richiesta dalla normativa.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, il periculum in mora deve essere valutato comparando l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dell'opera e alla conservazione del finanziamento con l'interesse privato alla tutela della proprietà; quest'ultimo può prevalere quando la sua compressione appaia illegittima.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDichiarazione di pubblica utilitàPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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