Sentenza n. 3259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato l’ammissione della candidatura e l’elezione a Direttore del conservatorio per mancanza del requisito di almeno sei anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza
Esito
Favorevole al resistente (candidato non eletto)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’elezione del Direttore di un conservatorio per il triennio 2025/2026-2027/2028. Il candidato eletto aveva documentato un servizio complessivo come docente, comprendente anche periodi prestati prima dell’immissione in ruolo. Il candidato non eletto aveva impugnato l’ammissione della candidatura e l’esito elettorale sostenendo che l’art. 3, comma 1, lettera a), del regolamento elettorale, l’art. 20 dello Statuto e il bando richiedessero almeno sei anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, con conseguente esclusione del servizio preruolo. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non computabili i servizi preruolo. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, omessa o insufficiente motivazione ed errata applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2024, sostenendo che l’espressione servizio effettivo dovesse consentire il computo di ogni servizio docente effettivamente prestato, anche a tempo determinato. In secondo luogo ha dedotto la violazione della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, sostenendo che l’esclusione del servizio a tempo determinato integrasse una discriminazione nei confronti dei lavoratori precari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha interpretato sistematicamente e letteralmente lo Statuto, il regolamento elettorale e il bando, rilevando che il requisito richiede congiuntamente un servizio effettivo e che tale servizio sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Il riferimento al ruolo, utilizzato anche in altre disposizioni statutarie per individuare i professori abilitati a svolgere funzioni istituzionali, indica il servizio a tempo indeterminato e non il servizio preruolo. Il computo del servizio preruolo, costituendo un’eccezione, avrebbe richiesto una previsione espressa e inequivoca, assente nel caso concreto. Il bando aveva quindi natura sostanzialmente escludente per il candidato che non possedeva il requisito e avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente; non era possibile superare il dato letterale mediante un’interpretazione sistematica o adeguatrice successiva. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione della direttiva 1999/70/CE. La differenza di trattamento non è fondata sulla mera temporaneità del rapporto, ma sull’esigenza oggettiva di verificare una continuità minima di servizio nel ruolo per sei anni, assunta dalla disciplina statutaria quale indice di esperienza per l’accesso alla carica apicale. Tale requisito è stato ritenuto reale, idoneo e necessario e, pertanto, compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Il dato letterale e il significato proprio delle parole utilizzate nella disciplina statutaria e regolamentare impediscono di estendere il requisito del servizio nel ruolo anche al servizio preruolo in assenza di una previsione espressa.
art. 20 Statuto del Conservatorio
In sede di prima applicazione l’elettorato passivo è riservato ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza.
Il requisito per l’elettorato passivo richiede almeno sei anni di servizio effettivo prestato nel ruolo di appartenenza; il servizio preruolo non è computabile se non espressamente previsto.
art. 3, comma 1, lett. a), Regolamento per l’elezione del Direttore
L’elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l’Istituzione [...] con incarico a tempo indeterminato e che inoltre: a) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza.
La previsione distingue il requisito dell’incarico a tempo indeterminato da quello dell’anzianità di servizio nel ruolo e non consente di includere automaticamente i periodi preruolo.
art. 7, comma 1, n. 1, decreto di indizione delle elezioni
Possono presentare la propria candidatura i docenti che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno sei anni nel ruolo di appartenenza.
La clausola del bando, sostanzialmente escludente per chi non possiede il requisito, deve essere impugnata immediatamente e non può essere disapplicata mediante un’interpretazione adeguatrice incompatibile con il dato letterale.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
I lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Il requisito della continuità del servizio nel ruolo per almeno sei anni costituisce una ragione oggettiva, reale, idonea e necessaria, distinta dalla mera temporaneità del rapporto, e giustifica il diverso trattamento.
Massime di principio
- Quando una disciplina statutaria o regolamentare riserva l’accesso a una carica a chi abbia maturato un determinato periodo di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, il requisito, salvo previsione espressa e inequivoca, comprende soltanto il servizio prestato dopo l’immissione nel ruolo e non il servizio preruolo.
- Il riferimento normativo al servizio nel ruolo di appartenenza non può essere trasformato in un generico requisito di esperienza professionale mediante un’interpretazione sistematica o adeguatrice incompatibile con il dato letterale della clausola.
- Una clausola del bando che stabilisce un requisito di partecipazione sostanzialmente escludente deve essere impugnata immediatamente dal candidato che non lo possiede; non è sufficiente contestarne l’interpretazione soltanto dopo l’esito della procedura.
- L’esclusione del servizio preruolo dal computo di un requisito esperienziale non viola di per sé la direttiva 1999/70/CE quando la differenza di trattamento non dipende dalla mera natura temporanea del rapporto, ma dall’esigenza oggettiva di comprovare una continuità minima di servizio nel ruolo, ritenuta indice necessario di esperienza per l’accesso a una carica apicale.
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