Sentenza n. 1947/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione di distribuzione del gas naturale per il periodo di proroga ope legis, preceduto dal rigetto delle osservazioni della concessionaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha impugnato il provvedimento comunale del 12 dicembre 2025 che aveva respinto le sue osservazioni e negato l’istanza del 10 aprile 2024, volta alla revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione per il periodo di gestione in prorogatio. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla riduzione del canone concessorio nella misura indicata nell’istanza e l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato di avere stipulato, il 26 giugno 2026, un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, definendo la controversia. L’accordo ha riconosciuto alla concessionaria il diritto di chiedere la revisione degli importi versati per la gestione obbligatoria, ha disposto l’annullamento in autotutela del diniego impugnato e degli atti presupposti e ha fissato un canone annuo di riequilibrio di euro 1.050.000, oltre IVA, satisfattivo delle pretese relative alla gestione in prorogatio. Venuto meno l’interesse a tutte le domande, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate per accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
all’esito di tali tavoli tecnici, in data 26.06.2026, il Comune di Schio e AP Reti Gas S.p.A. hanno stipulato un Accordo Sostitutivo di Provvedimento ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con il quale hanno definito la controversia;
L’accordo sostitutivo di provvedimento concluso dalle parti ha definito la controversia e determinato il venir meno dell’interesse alle domande giudiziali.
art. 21-nonies l. 241/1990
A definizione della vertenza, il Comune di Schio ha disposto l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della sopra citata Determinazione Dirigenziale del 12 dicembre 2025, prot. n. 65004 oggetto di impugnazione nel presente giudizio, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti.
Il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e gli atti presupposti nell’ambito dell’accordo che ha definito la vertenza.
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