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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27246/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti: il primo dal 1.7.1996 al 31.12.2000 e il secondo dall'1.4.2001 al 13.6.2002. In primo grado il giudice aveva ritenuto provati l'unicità del rapporto di lavoro e lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento di operaio comune, condannando il lavoratore al pagamento di differenze retributive in favore del datore di lavoro. In appello, invece, la Corte territoriale ha escluso la prova dell'unico rapporto di lavoro e ha riconosciuto al datore di lavoro soltanto la somma di Euro 38,09 quale differenza tra quanto percepito secondo le buste paga sottoscritte e quanto spettante per le medesime voci nel secondo rapporto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi tre ha denunciato, con formulazioni cumulative, violazione di norme processuali e sostanziali, omesso esame di fatti decisivi, nullità del procedimento e omessa motivazione; in particolare ha contestato la valutazione delle prove, l'apprezzamento dell'unicità del rapporto, il rilievo attribuito alle buste paga e, nel terzo motivo, anche la violazione di norme su prescrizione/decadenza, rinunce e interpretazione del CCNL, lamentando inoltre l'erronea applicazione dell'art. 2113 c.c. e l'interpretazione dell'art. 36 Cost. tramite il CCNL non prodotto. Con il quarto motivo ha censurato la compensazione delle spese di entrambi i gradi e la ripartizione al 50% delle spese di CTU, sostenendo che, essendo stato comunque accertato un credito a suo favore, la controparte avrebbe dovuto essere condannata integralmente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo promiscuo e non specifico, con censure eterogenee non scindibili, dirette anche a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi istruttori non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato, per il terzo motivo, il difetto di autosufficienza per mancata produzione o specifica indicazione del CCNL e delle buste paga richiamate, nonché l'inammissibilità della dedotta "omessa motivazione" alla luce del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la compensazione delle spese era giustificata dal solo minimo accoglimento della domanda e dalla conseguente soccombenza reciproca, con motivazione compatibile con l'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura; la Corte non ne ha ravvisato violazione utile, evidenziando che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché tendevano a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte non ha accolto la censura, trattandosi di deduzioni eterogenee e dirette al merito.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; non è stata accolta alcuna violazione, essendo le censure inammissibili.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; non è stata accolta alcuna violazione, essendo le censure inammissibili.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che le censure devono essere specifiche e non promiscue; inoltre ha richiamato il nuovo n. 5 come non idoneo a censurare la generica "omessa motivazione".

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità/omessa motivazione è stata ritenuta non conforme al paradigma vigente del vizio motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non essendo stati prodotti né specificamente indicati il CCNL e le buste paga invocati.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non ha fondato un accoglimento, essendo le doglianze inammissibili.

  • art. 2968 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non ha fondato un accoglimento, essendo le doglianze inammissibili.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non ha fondato un accoglimento, essendo le doglianze inammissibili.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non ha fondato un accoglimento, essendo le doglianze inammissibili.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo era inammissibile e privo di autosufficienza.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'interpretazione del CCNL; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese in base alla soccombenza reciproca e all'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo vigente ratione temporis

    La compensazione totale o parziale delle spese è stata ritenuta legittima perché adeguatamente motivata dal limitatissimo accoglimento della domanda e dalla soccombenza reciproca; la motivazione può risultare anche complessivamente dal provvedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 134 del 2012

    Richiamata per l'applicabilità del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. alle sentenze successive alla riforma.

  • D.L. n. 83 del 2012

    art. 54, comma 1, lett. b)

    Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • L. n. 69 del 2009

    Richiamata per la disciplina intertemporale dell'art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio instaurato prima del 4.7.2009.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali, nullità e omesso esame di fatti decisivi, senza consentire di distinguere con precisione le singole censure, è inammissibile per difetto di specificità.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una nuova lettura del materiale probatorio; le censure che mirano soltanto a sovvertire l'accertamento dei fatti sono inammissibili.
  • Il motivo che invoca documenti o atti del giudizio di merito deve rispettare il principio di autosufficienza, con produzione o specifica indicazione degli atti richiamati; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • La deduzione di "omessa motivazione" non è più idonea, di per sé, a integrare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo vigente dopo la riforma del 2012, essendo necessario il rigoroso rispetto del paradigma normativo attuale.
  • La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel regime applicabile ratione temporis, è legittima quando la parte vittoriosa ottenga un accoglimento solo minimale e sussista soccombenza reciproca, purché la motivazione complessiva della decisione consenta di comprendere le ragioni della compensazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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