Sentenza del 01/10/2019 n. 5533 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Diritto di difesa - Dolo processuale revocatorio - Lealtà processuale - Notifica nelle mani dell'omonimo - Revocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata respinta, poiché la notifica risultava regolarmente eseguita, l’atto era stato consegnato e accettato dal destinatario e il Comune non era a conoscenza del fatto che tale soggetto fosse un mero omonimo della parte. In assenza di una condotta fraudolenta consapevole, non è stata ritenuta integrata la fattispecie di dolo processuale revocatorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha denunciato dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, c.p.c., affermando che la notifica sarebbe stata ricevuta da un omonimo e che tale circostanza avrebbe compromesso il diritto di difesa. La sentenza ha chiarito che il dolo processuale rilevante ai fini della revocazione richiede un’attività deliberatamente fraudolenta, realizzata mediante artifici o raggiri idonei a sviare la difesa della controparte e a impedire al giudice di accertare la verità. Non sono invece sufficienti mere allegazioni non veritiere, omissioni o mancata produzione di documenti, che possono eventualmente violare i doveri di lealtà e correttezza processuale, ma non integrano automaticamente il dolo revocatorio.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, c.p.c.
Il dolo di una delle parti in danno dell’altra.
Il dolo processuale costituisce motivo di revocazione solo quando consiste in artifici o raggiri deliberatamente posti in essere per paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice di accertare la verità. Non bastano allegazioni inesatte, omissioni o mancata produzione documentale.
Massime di principio
- La revocazione per dolo processuale richiede la prova di una condotta fraudolenta intenzionale e causalmente idonea a compromettere la difesa o l’accertamento giudiziale; semplici irregolarità o comportamenti processuali scorretti non sono sufficienti.
- Una notifica regolarmente eseguita e accettata può restare valida quando l’autore della notifica non conosceva l’omonimia del destinatario e non ha agito con intento fraudolento.
- La consegna dell’atto a un omonimo può assumere rilievo solo se si dimostra che la notifica era irregolare oppure che la parte notificante conosceva l’identità errata e ha deliberatamente sfruttato tale situazione.
- La violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale deve essere distinta dal dolo revocatorio: la prima può fondare altre contestazioni, ma non comporta automaticamente la revocazione della sentenza.
- Chi invoca il dolo processuale deve dimostrare sia l’intenzionalità fraudolenta sia l’effettivo pregiudizio arrecato alla possibilità di difendersi.
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