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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12099/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttrice)

La controversia

Il proprietario aveva chiesto in primo grado il rilascio del terreno e di un immobile di 30 mq, sostenendo che la società li detenesse sine titulo; aveva inoltre domandato la rimozione delle opere e il pagamento di 20.000 euro per l’illegittima detenzione. Il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, con sentenza pubblicata il 15 maggio 2012, accolse le domande, ritenendo nullo per difetto di forma scritta il contratto di locazione. In appello, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1811 pubblicata il 10 ottobre 2017, riformò parzialmente la decisione: accertò un rapporto di locazione verbale iniziato il 12 aprile 1999 e cessato il 12 aprile 2017, ordinò il rilascio del terreno e condannò la società a corrispondere, dalla cessazione fino alla riconsegna, l’equivalente in euro di 11 lire per ogni litro di carburante venduto, con rivalutazione del 75% dell’indice ISTAT a partire dal secondo anno. La società ricorse per cassazione con quattro motivi. Con il primo dedusse violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c.: il proprietario aveva chiesto il rilascio per occupazione sine titulo, senza domandare, neppure in via subordinata, l’accertamento della cessazione di una locazione per disdetta; la pronuncia d’appello avrebbe quindi accolto una domanda diversa, senza contraddittorio sulla cessazione del rapporto. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 329, 342 e 345 c.p.c.; con il terzo violazione degli artt. 1324, 1326, 1350, 1362, 1367, 1368 e 1419 c.c.; con il quarto violazione degli artt. 1326, 1351, 1372, 1362, 1367 e 2932 c.c. I tre ultimi motivi riguardavano, in sintesi, l’impugnazione e la qualificazione della scrittura privata del 12 aprile 1999 e gli effetti negoziali ad essa attribuibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha rilevato che il proprietario aveva fondato la domanda di rilascio sull’occupazione sine titulo e non aveva chiesto l’accertamento della cessazione di un contratto di locazione, neppure in via subordinata. Anche la società si era limitata a eccepire l’esistenza di un contratto scritto, senza chiedere l’accertamento della durata del rapporto e della sua cessazione per disdetta. La Corte d’appello, attribuendo all’atto introduttivo valore di disdetta e pronunciando sulla scadenza del rapporto, aveva deciso oltre i limiti delle domande, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Ne consegue che sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., stante la radicale diversità tra la domanda proposta e quella accolta dalla Corte di merito.

    Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, a fronte di una domanda di rilascio fondata sull’occupazione sine titulo, accerta la cessazione di un contratto di locazione per disdetta, se tale accertamento non è stato domandato.

  • art. 101 c.p.c.

    La ricorrente aveva denunciato anche la violazione del contraddittorio; la Corte non ha formulato un’autonoma statuizione su tale censura, avendo accolto il motivo per la violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Poiché il ricorso è stato accolto, non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione è richiamata come parametro per determinare l’importo del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore versamento escluso in ragione dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La norma è individuata quale disposizione che ha introdotto nel testo dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 la previsione dell’ulteriore contributo, il cui presupposto non ricorre in caso di accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice non può fondare la decisione su un titolo o su un fatto costitutivo diverso da quello posto a base della domanda, né attribuire a un atto processuale effetti sostanziali non richiesti, quando ciò comporti l’accoglimento di una domanda radicalmente diversa da quella proposta.
  • La domanda di rilascio fondata sull’occupazione sine titulo non comprende, di per sé, una domanda di accertamento della cessazione di un contratto di locazione per disdetta; quest’ultima non può essere pronunciata se non è stata formulata, neppure in via subordinata.
  • La domanda subordinata con cui si prospetta la possibile esistenza di un rapporto contrattuale e si chiede di disciplinarne o limitarne l’oggetto non equivale, senza un’espressa richiesta, alla domanda di accertarne la cessazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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