Cassazione Penale, Sentenza n. 33155/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa o inadeguata valutazione dei rapporti familiari (sposato con cittadina italiana, residente in Italia da 13 anni, convivenza fino all'arresto) e per mancata ponderazione della "pericolosità sociale", sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto ostare all'espulsione o quantomeno incidere sulla valutazione discrezionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato, generico e reiterativo. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato sufficientemente il rigetto: la moglie del ricorrente lavora stabilmente all'estero (Austria) e non risultano legami familiari effettivi in Italia (le informazioni sullo zio sono generiche). È stato altresì ribadito che la valutazione della "pericolosità sociale" non è presupposto per l'applicazione dell'espulsione ex art. 16, comma 5, trattandosi di misura amministrativa atipica volta a ridurre il sovraffollamento carcerario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5
L'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, è una misura amministrativa atipica alternativa alla detenzione finalizzata a contenere il sovraffollamento carcerario; la sua adozione è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di legge salvo l'esistenza di cause ostative previste dall'art. 19
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2
«che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute ..."
L'art. 19 individua cause ostative all'espulsione (es. convivenza con coniuge o parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana). La novella del 2020 ha aggiunto la valutazione del rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare ed elementi da considerare (natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d'origine)
Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. con L. 18/12/2020, n. 173)
Ha introdotto nel corpus normativo un'ulteriore causa ostativa/criterio di valutazione che richiede al giudice di considerare l'impatto dell'allontanamento sulla vita privata e familiare e specifici elementi probatori (vincoli familiari effettivi, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d'origine)
D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (conv. L. 5 maggio 2023, n. 50)
Ha abrogato specifici periodi dell'art. 19, comma 1.1. ma non ha eliminato il principio più generale secondo cui l'espulsione non può configurare un'ingerenza ingiustificata nella vita privata/familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, principio comunque richiamato nella giurisprudenza
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
L'espulsione non può essere disposta quando costituisce una violazione ingiustificata del diritto al rispetto della vita privata e familiare; il giudice nazionale deve valutare il bilanciamento tra interesse pubblico e impatto sulla vita privata/familiare
Testo unico immigrazione, art. 16, comma 8
Prevede che se lo straniero espulso non rientra irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni la pena si estingue; ciò mostra la "natura ibrida" della misura e le sue conseguenze sul regime dell'esecuzione penale
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è una misura amministrativa atipica alternativa alla detenzione: non richiede come presupposto l'assenza di pericolosità sociale, ma richiede una valutazione discrezionale dell'impatto familiare e personale dell'allontanamento
- Cause ostative all'espulsione sussistono se vi è convivenza con il coniuge di nazionalità italiana o con parenti entro il secondo grado; la convivenza more uxorio con cittadino italiano è equiparata per finalità ostative
- Il giudice deve considerare l'effettività e la natura dei legami familiari e l'inserimento sociale in Italia: la sola cittadinanza del coniuge non è sufficiente se quest'ultimo non risiede o non ha legami effettivi in Italia (es. lavoro stabile all'estero)
- L'espulsione non può essere disposta se determina un'ingerenza illegittima nella vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute; il giudice deve motivare il bilanciamento fra interessi
- Le impugnazioni che si limitano a reiterare argomentazioni già esaminate dal giudice senza criticare specificamente la motivazione rischiano l'inammissibilità per genericità e reiterazione
- Anche se la pericolosità sociale non è requisito per l'espulsione amministrativa, il giudice deve comunque operare una ponderazione discrezionale degli interessi coinvolti e motivare la decisione in modo congruo
- Conseguenze pratiche: l'espulsione può portare alla sospensione dell'esecuzione della pena e, in caso di mancato rientro nei termini previsti, all'estinzione della pena; ciò deve essere considerato nella valutazione complessiva
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