Cassazione Civile, Ordinanza n. 04040/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata al contribuente per euro 15.348,95, relativa a imposte, interessi e sanzioni (Irpef, Iva, Irap) collegate a un precedente avviso di accertamento. Il professionista aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario sostenendo che l'intimazione avesse natura di mero atto esecutivo/precetto e che, essendo stato annullato in appello l'avviso di accertamento prodromico, il credito tributario fosse insussistente. La Corte d'appello aveva invece confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ritenendo che l'atto impugnato investisse la pretesa tributaria sostanziale. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione delle regole sul riparto di giurisdizione, sostenendo che l'intimazione di pagamento non sia un atto impositivo e che l'unico rimedio fosse l'opposizione all'esecuzione; (2) vizi motivazionali sulla qualificazione del petitum sostanziale e sull'applicazione del ne bis in idem, assumendo che il giudice tributario si fosse già pronunciato sull'avviso di accertamento; (3) vizi motivazionali e violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata, ritenuta ingiustificata perché l'appello era stato necessario per rimuovere una sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimamente il difetto di giurisdizione; (4) carenza di attribuzione/violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., perché la somma per responsabilità aggravata sarebbe stata richiesta dalla cancelleria come se dovuta alla controparte; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, sostenendo che l'amministrazione avesse originato il contenzioso con atti illegittimi poi annullati; (6) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato, negato dal ricorrente per l'intervenuto annullamento in autotutela dell'intimazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato integralmente il ricorso. Hanno affermato che la domanda proposta ex art. 615 c.p.c. era sostanzialmente diretta a contestare l'esistenza del credito tributario e, quindi, a rimettere in discussione la pretesa impositiva, con conseguente giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'intimazione di pagamento, nel caso concreto, era espressione della pretesa tributaria e riguardava fatti anteriori all'esecuzione forzata; ha inoltre escluso che vi fosse violazione del ne bis in idem, perché l'impugnazione dell'avviso di accertamento e quella dell'intimazione di pagamento avevano petitum e causa petendi diversi. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva motivato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., valorizzando la consapevolezza della parte circa l'insussistenza sopravvenuta della pretesa e la natura abusiva del comportamento processuale. Il quarto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché non colpivano specifiche statuizioni della sentenza impugnata e, quanto al contributo unificato, la relativa statuizione ha natura amministrativa e non integra una condanna tra le parti. Il quinto motivo è stato disatteso perché la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e la parte integralmente vittoriosa è l'unica che non può essere condannata alle spese; qui il ricorrente è risultato soccombente. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, confermato la condanna alle spese e riconosciuto i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione proposta ... ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio esperibile quando la contestazione investe, in concreto, la sussistenza del credito tributario anteriore all'esecuzione e non un atto esecutivo già iniziato.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
giurisdizione esclusiva del giudice tributario
La controversia appartiene al giudice tributario quando il petitum sostanziale concerne la debenza del credito erariale e la legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
art. 96, comma 3, c.p.c.
condannandolo ... al pagamento dell'importo di euro 1.885,00 ... a titolo di pena pecuniaria
La condanna per responsabilità aggravata è giustificata quando il comportamento processuale sia contrario a buona fede, sorretto da colpa grave e non proporzionato all'utilità conseguibile, integrando abuso del processo.
art. 91 c.p.c.
condanna il ricorrente a rifondere, alla controricorrente, le spese del presente giudizio
Il principio di soccombenza impone che la parte totalmente soccombente sopporti le spese del giudizio.
art. 92 c.p.c.
facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali
La compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La statuizione sul raddoppio del contributo unificato ha natura amministrativa e non costituisce una condanna tra le parti.
art. 324 c.p.c.
definitività, nei termini stabiliti dall'art. 324 c.p.c.
La doglianza sul ne bis in idem non può fondarsi su una pretesa mancanza di definitività non dimostrata della precedente decisione tributaria.
Massime di principio
- In materia di riscossione di entrate tributarie, il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria va individuato guardando al petitum sostanziale: se la domanda mira a contestare la sussistenza del credito tributario o fatti incidenti sulla pretesa impositiva anteriori all'esecuzione, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
- L'intimazione di pagamento, quando veicola la pretesa fiscale e viene impugnata per negare il debito tributario, non è qualificabile automaticamente come mero atto esecutivo sottratto al giudice tributario; occorre verificare se la contestazione investa la pretesa impositiva sostanziale.
- L'impugnazione di un avviso di accertamento e quella di un'intimazione di pagamento non coincidono necessariamente, perché possono avere petitum e causa petendi diversi; il principio del ne bis in idem non opera in modo automatico tra atti differenti della sequenza impositiva/riscossiva.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una valutazione del comportamento processuale in termini di abuso del processo, colpa grave e violazione della buona fede, desumibili dagli atti e dalle condotte della parte.
- In tema di spese di lite, la regolazione e l'eventuale compensazione rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, mentre il sindacato di legittimità si limita a verificare che non siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
- La statuizione sul raddoppio del contributo unificato non incide sul rapporto sostanziale tra le parti e ha natura amministrativa, sicché non è assoggettabile alle ordinarie censure sul riparto delle spese tra litiganti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →