Ordinanza n. 631/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. 25/02/2026.0114980.U. inviato a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui l’Amministrazione comunale, con riferimento all’istanza di permesso di costruire convenzionato presentata in data 6 febbraio 2026, con atti PG 76654 e JPE 2939, ha comunicato “l’interruzione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio in assenza della Convenzione approvata, segnalando che i termini inizieranno a decorrere solo a seguito della approvazione della convenzione da parte dell’Organo Comunale competente”; - nonché di ogni atto presupposto e connesso, ivi compresa, all’occorrenza, la nota del Direttore della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del 20 maggio 2024 richiamata nell’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di interruzione dei termini del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato in assenza della convenzione approvata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale del 25 febbraio 2026, relativa all’istanza di permesso di costruire convenzionato presentata il 6 febbraio 2026, nella parte in cui il Comune ha dichiarato interrotti i termini del procedimento, stabilendo che essi sarebbero iniziati a decorrere soltanto dopo l’approvazione della convenzione da parte dell’organo comunale competente. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto, nonché impugnata, ove occorrente, la nota dirigenziale del 20 maggio 2024 richiamata nella comunicazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso; la relativa verifica è stata riservata alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, il Collegio ha ritenuto non sussistente un danno grave e irreparabile attuale, poiché le ricorrenti non hanno allegato elementi specifici e pregnanti idonei a dimostrarlo. Inoltre, anche l’eventuale concessione della sospensione non avrebbe garantito l’immediato conseguimento del bene della vita richiesto. La questione dell’ammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune, è stata riservata alla decisione definitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
via sospensione dell’efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo all’attualità e gravità del pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando il ricorrente non dimostri, mediante elementi specifici e pregnanti, la sussistenza di un danno grave e irreparabile attuale.
- La sospensione dell’atto impugnato non deve essere concessa quando, anche in caso di accoglimento, non sarebbe idonea a garantire immediatamente il conseguimento del bene della vita richiesto.
- In sede cautelare il giudice può riservare alla decisione definitiva la verifica di un’eccezione di inammissibilità del ricorso, decidendo provvisoriamente la domanda sulla base dell’insussistenza del periculum in mora.
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