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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34972/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato ritenuto responsabile della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 1, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992, per un fatto commesso a Brescia il 12 agosto 2022. Con sentenza dell’11 novembre 2025, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Brescia, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito, aveva inflitto venti giorni di arresto ed euro 533 di ammenda, sostituiti con ventidue giorni di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza applicare sanzioni amministrative accessorie. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada, censurando l’omessa sospensione della patente. La Corte ha inoltre verificato l’ammissibilità del ricorso: la sentenza di condanna in abbreviato non era appellabile dal pubblico ministero, salvo modifica del titolo di reato, e il ricorso per cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha stabilito che, per il reato contestato, la sospensione della patente da sei mesi a un anno è obbligatoria e che la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità non esclude l’applicazione della sanzione accessoria. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente e rinviato, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia in diversa persona fisica, affinché ne determini la durata e ne sospenda l’esecuzione in attesa della valutazione sull’esito del lavoro di pubblica utilità. In caso di esito positivo, potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e la sospensione della patente potrà essere ridotta della metà.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada all’accertamento del reato «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno».

    Accertato il reato previsto dalla disposizione, la sospensione della patente deve essere applicata in ogni caso; il giudice deve determinarne la durata.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992

    Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, Cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione.

    La sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità non impedisce l’applicazione della sospensione della patente: ne va sospesa l’esecuzione fino alla valutazione dell’esito del lavoro; se questo è positivo, la sospensione può essere ridotta della metà e può essere dichiarata l’estinzione del reato.

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse all’esito di giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenze che modificano il titolo del reato.

    Il pubblico ministero non può appellare una sentenza di condanna pronunciata in giudizio abbreviato, salvo che essa abbia modificato il titolo del reato.

  • art. 593 c.p.p.

    Questa previsione è fatta salva dall’art. 593 cod. proc. pen., come riformato dall’art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114.

    La disciplina dell’inappellabilità della sentenza di condanna emessa in abbreviato opera nel quadro delle disposizioni sull’appello risultanti dalla riforma richiamata.

  • art. 606 c.p.p.

    La sentenza oggetto del presente ricorso, pertanto, non poteva essere appellata dal pubblico ministero ed è ricorribile per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen.

    La sentenza inappellabile può essere impugnata con ricorso per cassazione per i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.

  • art. 570 c.p.p.

    Trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» e (fatto salvo quanto stabilito dall’art. 593 bis in materia di appello), il procuratore generale presso la Corte di appello «può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento».

    Nei casi previsti dalla legge, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può proporre impugnazione indipendentemente dalle conclusioni o dall’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

Massime di principio

  • Quando è accertato il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e il giudice deve determinarne la durata.
  • La sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada non esclude la sospensione della patente: l’esecuzione della sanzione accessoria va sospesa fino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità; in caso di esito positivo, la sanzione può essere ridotta della metà.
  • La sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato non è appellabile dal pubblico ministero, salvo che modifichi il titolo di reato; se inappellabile, è ricorribile per cassazione per i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.
  • Nei casi stabiliti dalla legge, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può proporre impugnazione anche indipendentemente dalle conclusioni o dall’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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