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Sentenza

Sentenza n. 2318/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento a) della delibera di Giunta comunale n. 16 del 20.02.2023 recante autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022; b) della determina comunale n. 63 del 27.02.2023, recante affidamento all'avv. Alberto Fossati del foro di Milano dell'incarico legale per l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022;

Giustizia amministrativa202300632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di autorizzazione alla proposizione dell’appello e determina di affidamento dell’incarico legale per impugnare una precedente sentenza del TAR

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale che autorizzava il Sindaco a proporre appello contro una precedente sentenza del TAR Lombardia e la determina con cui il Comune affidava a un avvocato l’incarico per proporre tale appello. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse e/o dalla cessata materia del contendere. La rinuncia non è stata formalmente notificata alla controparte, che ne ha preso atto e ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l’atto di rinuncia, pur non formalmente notificato alla controparte, costituisse idoneo argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese della fase cautelare, già liquidate con precedente ordinanza, sono state confermate; le spese della fase di merito sono state compensate in ragione della definizione in rito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    costituisce idoneo argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La rinuncia al ricorso, anche se non formalmente notificata alla controparte, può essere valutata dal giudice quale elemento probatorio idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a giustificare la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non formalmente notificata alla controparte può comunque costituire un idoneo argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese della fase di merito, mantenendo ferme le spese già liquidate per una precedente fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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