Cassazione Civile, Ordinanza n. 13832/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata con cui un soggetto dichiarava di aver ricevuto in prestito dall'altra parte euro 150.000 per pagare il residuo prezzo di acquisto di un appartamento. Dopo la cessazione della convivenza, la presunta mutuante otteneva un decreto ingiuntivo fondato su tale scrittura. L'ingiunto proponeva opposizione sostenendo, in via principale, che non vi fosse stato alcun prestito, poiché la scrittura era stata redatta solo per tutelare la compagna convivente rispetto al rischio che, in caso di sua premorienza prima dell'acquisto di un secondo appartamento, ella restasse priva di tutela successoria; in subordine, deduceva l'avvenuta restituzione della somma. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo reale la funzione di garanzia della scrittura e venute meno le ragioni sottostanti una volta acquistato anche il secondo immobile. In appello, invece, veniva ritenuta esistente l'obbligazione di mutuo, ma si affermava che essa fosse stata adempiuta dal debitore tramite il versamento sul conto comune delle somme ricavate da un mutuo bancario e da un prestito INPDAP, nonché mediante il pagamento delle relative rate. La creditrice ricorreva in cassazione con due motivi: col primo denunciava, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1813 ss. c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la "piena reintegrazione patrimoniale" della controparte, poiché le somme mutuate non sarebbero state usate per estinguere il debito verso di lei ma per ristrutturazioni dell'immobile e perché le rate del mutuo bancario erano state pagate anche con fondi della stessa ricorrente; col secondo motivo censurava, in relazione all'art. 91 c.p.c., la ripartizione al 50% delle spese di consulenza tecnica, assumendo che la CTU fosse stata necessaria perché il debitore non aveva provato l'adempimento. Il resistente proponeva ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi principali perché sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze della CTU, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che le doglianze sulla motivazione erano comunque irrilevanti nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., potendo semmai rilevare solo un vizio di motivazione mancante o apparente, non dedotto utilmente. Quanto alla disciplina del conto cointestato, la Corte ha ribadito che l'art. 1854 c.c. opera nei rapporti esterni con la banca, mentre nei rapporti interni vale la presunzione di contitolarità ex art. 1298, comma 2, c.c. Anche la censura sulle spese di consulenza è stata ritenuta inammissibile, essendo la regolazione delle spese rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nell'ambito della disciplina delle spese di lite. Il ricorso incidentale è stato assorbito. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale, e ha condannato la ricorrente principale alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale; il ricorso incidentale, proposto in via condizionata dal resistente, è stato assorbito. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, precisando che il termine breve decorre dalla notificazione legale della sentenza e non dalla mera conoscenza di fatto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza o da altra conoscenza legale, non dalla mera conoscenza di fatto del provvedimento.
art. 326 c.p.c.
La notificazione della sentenza rilevante ai fini della decorrenza del termine breve non può essere sostituita da forme equipollenti di conoscenza di fatto.
art. 360 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non è consentita la rivalutazione del merito e il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'assenza o apparenza della motivazione, non già per insufficienza o incongruità.
artt. 1813 ss. c.c.
Richiamati come disciplina del mutuo, rispetto alla quale la ricorrente contestava l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sull'adempimento e sull'esistenza del debito.
art. 1854 c.c.
Opera nei rapporti esterni con la banca; non disciplina i rapporti interni tra cointestatari, per i quali vale la presunzione di contitolarità.
art. 1298, secondo comma, c.c.
Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente sussiste una presunzione di contitolarità delle somme.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite e delle spese di consulenza rientra nella decisione sulle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato come base della discrezionalità giudiziale nella compensazione/ripartizione delle spese nei casi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere riproposte censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e della consulenza tecnica: tali attività appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'assenza o apparenza della motivazione; non è più sufficiente lamentare insufficienza, illogicità o incongruità del ragionamento decisorio.
- Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente opera una presunzione di contitolarità delle somme, mentre l'art. 1854 c.c. rileva nei soli rapporti esterni con l'istituto bancario.
- La decisione sulle spese di lite e sulla definitiva attribuzione delle spese di consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei ristretti confini consentiti.
- Il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione legale della sentenza o da altra forma legalmente equipollente di conoscenza, non dalla mera conoscenza di fatto del provvedimento.
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