Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato le misure cautelari (carcerazione per D'Onofrio e arresti domiciliari per Ruocco) disposte dal GIP per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Denunciano vizi di motivazione e violazione di norme processuali (art. 125, comma 3; art. 309, comma 9; art. 292 cod. proc. pen.), sostenendo che il GIP abbia fornito una motivazione generica, stereotipata e priva di analisi autonoma degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari per ciascun imputato; lamentano che il Tribunale del riesame, pur avendo rilevato criticità, ha illegittimamente integrato la motivazione invece di annullare l'ordinanza genetica quando la motivazione sarebbe stata assente o apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il Tribunale del riesame può integrare carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata salvo i casi di motivazione mancante o apparente o di assenza di autonoma valutazione; ha delineato i limiti dell'integrazione (impossibile se il primo giudice ha fatto una sterile rassegna di fonti senza enucleare elementi indizianti o senza esercizio critico). Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che aveva individuato elementi utili e svolto un'analisi critica, distinguendo motivazione "carente" (integrabile) da motivazione "assente/apparente" (annullabile). Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari; la Cassazione conferma che il tribunale del riesame può integrare motivazioni carenti dell'ordinanza del primo giudice, salvo i casi di motivazione mancante o apparente
art. 292 cod. proc. pen.
Impone l'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela circa i gravi indizi e le esigenze cautelari; la Corte chiarisce che tale autonoma valutazione è osservata anche se il giudice richiama altri atti, purché compaia un esame critico e specifico per ciascuna posizione
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali contestate; la sentenza non ritiene violato tale principio laddove esista una motivazione carente ma integrabile dal riesame
Legge n. 47 del 16 aprile 2015
La modifica normativa ha lasciato impregiudicato il potere/dovere del tribunale del riesame di integrare motivazioni insufficienti, fermo restando l'obbligo di annullamento quando la motivazione sia mancante o apparente o manchi l'autonoma valutazione
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulle spese in Cassazione: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può integrare una motivazione cautelare carente, ma non può supplire ad una motivazione del tutto mancante o meramente apparente: in tali casi l'ordinanza deve essere annullata
- Per essere integrabile, la motivazione del primo giudice deve comunque contenere elementi che permettano di ricavare un esercizio di valutazione (anche se sintetico) e non una sterile rassegna delle fonti o estratti privi di enucleazione degli elementi indizianti
- Il richiamo ad atti o alla richiesta del pubblico ministero non è di per sé insufficiente se il giudice della cautela espone un esame critico e specifico degli elementi che giustificano la misura per ciascun indagato
- In sede di impugnazione, contestare la forma o lo stile argomentativo del provvedimento (dissenso sulla metodologia) non basta: occorre dimostrare l'effettiva assenza di autonoma valutazione o la motivazione meramente apparente
- Quando si valuta la legittimità di una misura cautelare per reati complessi (es. associazione), il peso probatorio e la specificità dell'apporto di ciascun indagato sono fattori rilevanti: la motivazione deve spiegare perché gli elementi considerati sono idonei a configurare gravi indizi per quella persona
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