Cassazione Penale, Sentenza n. 16326/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ordinario e terapeutico. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: (1) errata interpretazione dei fatti e loro travisamento in relazione agli artt. richiamati (art. 47 ord. pen. e art. 94 legge stupefacenti); (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il rigetto dell'affidamento, basandosi sul fatto che al ricorrente era stata precedentemente concessa la detenzione domiciliare e tale misura era stata sospesa per violazioni (soggiorno in comune diverso da quello di residenza e guida senza patente), elemento che dimostrerebbe la mancata meritevolezza. La Corte ha ritenuto che la decisione rientrasse nel ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e che la motivazione fosse logica e conforme ai canoni di legge. In conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione relative a errata interpretazione dei fatti; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente specificato per superare il sindacato di legittimità
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulle doglianze relative alla motivazione (mancanza/contraddittorietà/illogicità); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e insufficienti a dimostrare vizi della motivazione
Ordinamento penitenziario - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina delle misure alternative alla detenzione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri di valutazione della meritevolezza e della prognosi
Legge 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 94
art. 94 L. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione di tale norma comportasse un vizio nell'ordinanza del tribunale di sorveglianza
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni per impugnazioni infondate; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta); Corte cost. n. 186 del 2000
Principio secondo cui il giudice che decide sulle misure alternative deve basare il giudizio prognostico su esame scientifico della personalità e sul percorso di trattamento individualizzato; la Corte ha confermato che la motivazione deve mostrare aver considerato tutti gli elementi previsti dalla legge, e ha richiamato il principio che può sussistere colpa nell'impugnazione ai sensi della Corte cost. 186/2000
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di misura alternativa può fondarsi su precedenti violazioni della misura concessa (es. allontanamento dal luogo autorizzato, guida senza patente): tali fatti indeboliscono la 'meritevolezza' e giustificano il diniego.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato al rispetto della logica, della completezza e dell'adeguatezza della motivazione; non è ammesso un rinnovato giudizio di merito o l'esposizione di valutazioni alternative già compiute dal giudice di merito.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e puntuali: doglianze generiche sulla 'mancata considerazione' o sul 'travisamento' sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Il tribunale che decide sulle misure alternative deve motivare il giudizio prognostico richiamando gli elementi del trattamento individualizzato e l'esame della personalità; l'assenza di tale motivazione costituisce un possibile motivo valido di impugnazione.
- Proporre ricorsi infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene sussistente colpa o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
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