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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17452/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di usucapione di un terreno sito in San Cipirello. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello di Palermo, in riforma, l'aveva respinta ritenendo che il rapporto dell'occupante con il fondo fosse non già possesso utile ad usucapionem, ma semplice detenzione derivante da un comodato precario: il terreno era stato coltivato con consenso dei proprietari, secondo modalità non continuative, e ciò escludeva il possesso esclusivo. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1150 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che egli aveva detenuto e coltivato il terreno dal 1992 al 2014 comportandosi come proprietario. I controricorrenti hanno resistito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo perché, quanto alla violazione di legge, il ricorrente si limitava a contestare l'apprezzamento delle prove e non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata; quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non era indicato alcun fatto storico decisivo trascurato dalla Corte d'appello, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul principio secondo cui la coltivazione del fondo con autorizzazione del proprietario integra detenzione qualificata da comodato precario, non possesso utile all'usucapione, e che il comodatario, per trasformare la detenzione in possesso, deve provare una chiara interversione del possesso mediante atti oppositivi al concedente. Ha inoltre affermato che il ricorrente non aveva indicato il fatto storico decisivo asseritamente omesso, sicché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    Il possesso non si presume in capo a chi esercita un potere di fatto quando il rapporto originario è di detenzione; per acquistare il possesso occorre una manifesta interversione.

  • art. 1150 c.c.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione, poiché la questione centrale era l'assenza di possesso utile ad usucapionem.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile sia perché non coglieva la ratio decidendi, sia perché il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Si richiede il rigoroso rispetto degli oneri di deposito e specificazione a supporto del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il comodatario o chi detiene un bene con il consenso del proprietario non può usucapirlo se non prova un'interversione del possesso attraverso comportamenti incompatibili con il titolo di detenzione e opposti in modo univoco al concedente.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a censurare apprezzamenti di fatto del giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle testimonianze.
  • Se la decisione di merito si fonda su una determinata ratio decidendi, il ricorso deve aggredire proprio quel fondamento logico-giuridico; altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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