Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/05/2021 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: 1) l'omicidio aggravato commesso il 6/11/2008 (art. 575 c.p.) giudicato con sentenza definitiva del 24/10/2012; e 2) il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con condotta perdurante da aprile 2009, giudicato con sentenza definitiva il 14/09/2020. Palazzo contestava la valutazione del G.i.p., sostenendo che la sua affiliazione al sodalizio era avvenuta prima del 2009 e dunque al momento dell'omicidio egli faceva già parte dell'associazione, sicché sussisterebbero i presupposti della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del G.i.p.: dalle sentenze di merito emerge che l'omicidio del 6/11/2008 era antecedente all'inserimento di Palazzo nel sodalizio e che l'azione era stata estemporanea (atto preventivo dovuto alla conoscenza di un progetto omicida della vittima). La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la continuazione (vicinanza cronologica, causale, condizioni di tempo e luogo, modalità, tipologia dei reati, omogeneità del bene tutelato) e ha osservato che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato accertata con sentenza definitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come disciplina della continuazione processuale tra diversi reati: applicabile solo se sussistono elementi di un medesimo disegno criminoso e omogeneità degli elementi fattuali delle condotte
art. 575 cod. pen.
Definisce il reato di omicidio; il fatto del 6/11/2008 è stato qualificato come omicidio aggravato e giudicato con sentenza definitiva
art. 416-bis cod. pen.
Regola l'associazione per delinquere di tipo mafioso; il reato associativo è stato accertato con condotta perdurante a decorrere da aprile 2009
art. 81 cod. pen.
Riferimento invocato dal ricorrente in tema di cumulabilità delle pene e connessione dei fatti; la Corte ha ritenuto non applicabile la continuazione ex art. 671 c.p.p. per mancanza del medesimo disegno criminoso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento per la Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera)
Richiamata per i criteri che individuano il "medesimo disegno criminoso" e gli elementi sintomatici della continuazione (vicinanza cronologica, causale, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità)
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.25219 del 20/05/2021, Piacenti)
Richiamata per il principio che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato già accertata con sentenza passata in giudicato
Corte Costituzionale, n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e alla possibilità di escludere l'addebito di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La continuazione processuale richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso": devono emergere elementi fattuali di connessione (vicinanza cronologica, causalità, modalità, luogo e tipologia dei reati, omogeneità del bene tutelato).
- In sede esecutiva non è possibile rimettere in discussione il tempus commissi delicti già accertato con sentenza definitiva; la data del reato fissata nella sentenza passata in giudicato vale ai fini esecutivi.
- La valutazione della sussistenza della continuazione si basa sugli accertamenti concreti contenuti nelle sentenze di merito e non solo sul mero capo di imputazione.
- Condotte qualificate come estemporanee o aventi finalità autonome rispetto a un successivo sodalizio non si prestano a essere considerate parte di un disegno criminoso unitario ai fini della continuazione.
- Chi invoca l'esistenza di una connessione temporale o di un'affiliazione anteriore ha l'onere di provare elementi idonei a contrastare gli accertamenti definitivi; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato.
- Ricorsi manifestamente infondati in materia esecutiva possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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