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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/05/2021 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: 1) l'omicidio aggravato commesso il 6/11/2008 (art. 575 c.p.) giudicato con sentenza definitiva del 24/10/2012; e 2) il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con condotta perdurante da aprile 2009, giudicato con sentenza definitiva il 14/09/2020. Palazzo contestava la valutazione del G.i.p., sostenendo che la sua affiliazione al sodalizio era avvenuta prima del 2009 e dunque al momento dell'omicidio egli faceva già parte dell'associazione, sicché sussisterebbero i presupposti della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del G.i.p.: dalle sentenze di merito emerge che l'omicidio del 6/11/2008 era antecedente all'inserimento di Palazzo nel sodalizio e che l'azione era stata estemporanea (atto preventivo dovuto alla conoscenza di un progetto omicida della vittima). La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la continuazione (vicinanza cronologica, causale, condizioni di tempo e luogo, modalità, tipologia dei reati, omogeneità del bene tutelato) e ha osservato che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato accertata con sentenza definitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come disciplina della continuazione processuale tra diversi reati: applicabile solo se sussistono elementi di un medesimo disegno criminoso e omogeneità degli elementi fattuali delle condotte

  • art. 575 cod. pen.

    Definisce il reato di omicidio; il fatto del 6/11/2008 è stato qualificato come omicidio aggravato e giudicato con sentenza definitiva

  • art. 416-bis cod. pen.

    Regola l'associazione per delinquere di tipo mafioso; il reato associativo è stato accertato con condotta perdurante a decorrere da aprile 2009

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento invocato dal ricorrente in tema di cumulabilità delle pene e connessione dei fatti; la Corte ha ritenuto non applicabile la continuazione ex art. 671 c.p.p. per mancanza del medesimo disegno criminoso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento per la Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera)

    Richiamata per i criteri che individuano il "medesimo disegno criminoso" e gli elementi sintomatici della continuazione (vicinanza cronologica, causale, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità)

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.25219 del 20/05/2021, Piacenti)

    Richiamata per il principio che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato già accertata con sentenza passata in giudicato

  • Corte Costituzionale, n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e alla possibilità di escludere l'addebito di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La continuazione processuale richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso": devono emergere elementi fattuali di connessione (vicinanza cronologica, causalità, modalità, luogo e tipologia dei reati, omogeneità del bene tutelato).
  • In sede esecutiva non è possibile rimettere in discussione il tempus commissi delicti già accertato con sentenza definitiva; la data del reato fissata nella sentenza passata in giudicato vale ai fini esecutivi.
  • La valutazione della sussistenza della continuazione si basa sugli accertamenti concreti contenuti nelle sentenze di merito e non solo sul mero capo di imputazione.
  • Condotte qualificate come estemporanee o aventi finalità autonome rispetto a un successivo sodalizio non si prestano a essere considerate parte di un disegno criminoso unitario ai fini della continuazione.
  • Chi invoca l'esistenza di una connessione temporale o di un'affiliazione anteriore ha l'onere di provare elementi idonei a contrastare gli accertamenti definitivi; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato.
  • Ricorsi manifestamente infondati in materia esecutiva possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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