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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00111/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società di persone e dei soci, con ripresa a tassazione di maggiori redditi d'impresa, IRAP e IVA sulla base di indagini finanziarie e movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR del Lazio aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, rideterminando in parte i maggiori ricavi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse generico e quindi inammissibile, oltre a lamentare motivazione inesistente/apparente della sentenza; con il secondo hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2729 c.c. e di norme del processo tributario, assumendo che la CTR avesse motivato in modo apparente e contraddittorio, senza considerare la documentazione prodotta e senza corretta valutazione delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie. Nel corso del giudizio di legittimità è stata inoltre rappresentata la definizione agevolata della lite per la società e per uno dei soci, mentre per l'altro socio deceduto è stata ritenuta non perfezionata la stessa definizione per mancanza di prova delle rinunce ereditarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla società e al socio che avevano aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente in Cassazione, con spese a carico di chi le ha anticipate. Per quanto riguarda il socio deceduto, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto che il decesso del socio non interrompesse il giudizio di cassazione; ha escluso che l'appello dell'Ufficio fosse generico e ha affermato che i motivi di ricorso erano formulati in modo promiscuo, cumulando censure di violazione di legge e vizi motivazionali. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza della CTR era intelligibile e superiore al minimo costituzionale e che, nel processo tributario, l'Ufficio non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo. Ne è derivata la condanna del socio soccombente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del recupero a tassazione del reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per la ripartizione del reddito accertato tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione

  • art. 32 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP

  • art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base dell'accertamento ai fini IVA a partire dalle movimentazioni bancarie non giustificate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi d'appello va interpretata restrittivamente e opera solo se manca una effettiva censura alla decisione di primo grado

  • art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo come parametro del ricorso per cassazione in materia tributaria

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che i motivi devono essere distinti e specifici; non è consentito cumulare in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali

  • art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena inammissibilità

  • art. 14 disp. prel. cod. civ.

    richiamato per imporre un'interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità di matrice eccezionale

  • artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

    la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità solo quando renda impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione

  • art. 1, comma secondo, d.lgs. 546/1992

    consente l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di rito compatibili, incluse quelle sulla motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione in cassazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per gli effetti sul contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e chiaramente riferibili alla sentenza impugnata; è inammissibile una censura che cumuli indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali senza separarne la trattazione.
  • L'inammissibilità dell'appello nel processo tributario per difetto di specificità dei motivi ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente: basta che dall'atto emerga, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la volontà di censurare la decisione di primo grado.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non sono più deducibili in cassazione i meri vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel processo tributario, quando l'atto impositivo contiene già l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, l'Ufficio non è tenuto a ulteriori allegazioni oltre a quelle contestate nell'atto impugnato.
  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono legittimare l'accertamento tributario; ai fini della valutazione della prova conta la attendibilità sostanziale della giustificazione dell'entrata o dell'uscita, non la mera annotazione contabile interna.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non comporta interruzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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