Ordinanza n. 1119/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0237637 del 29.12.2025, emesso dal Comune di San Vitaliano, avente ad oggetto “CILA prot. SUAP: REP_PROV_NA/NA-SUPRO 88290/24-04-2025 Provvedimento di irricevibilità”, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo portale SUAP-Impresa in un giorno; - di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso e/o conseguenziale, se lesivo per gli interessi della ricorrente e, in particolare, il provvedimento di annullamento della comunicazione fine lavori (n. 102413 del 14.05.2025) prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0237652 del 29.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di irricevibilità di una CILA e consequenziale annullamento della comunicazione di fine lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di irricevibilità della CILA e, quale atto connesso o consequenziale, il provvedimento di annullamento della comunicazione di fine lavori. Ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non apprezzabile il periculum in mora in relazione alla natura del provvedimento impugnato, qualificato come comunicazione di irricevibilità di una CILA. Il giudice ha inoltre rilevato che il presupposto cautelare difettava ulteriormente perché, con separato ricorso, erano stati impugnati i provvedimenti adottati in via consequenziale dall'amministrazione. Non è stata disposta la regolazione delle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La domanda cautelare di sospensione deve essere respinta quando, in relazione alla natura dell'atto impugnato, non sia concretamente apprezzabile un periculum in mora.
- L'impugnazione, con separato ricorso, di provvedimenti consequenziali può concorrere a escludere la necessità o l'utilità della sospensione cautelare dell'atto presupposto.
- In assenza di costituzione della parte resistente, il giudice può disporre nulla sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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