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Sentenza

Sentenza n. 3065/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5400 emessa in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 5960/2023, notificata dapprima in data 26/05/2023, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 11/07/2024;

Giustizia amministrativa202503510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attivazione. L'ottemperanza è stata chiesta limitatamente all'attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite del giudizio ordinario, il cui pagamento può essere richiesto dal difensore distrattario. Il ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione in data 11 luglio 2024 e il mancato adempimento, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza del Giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spettante al ricorrente secondo quanto accertato dal giudicato del Giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari a realizzare concretamente il giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per provvedere in luogo dell'Amministrazione e consentendogli, se necessario, di delegare le attività esecutive.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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