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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00445/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa al patrimonio del padre. Uno dei coeredi, costituitosi nel giudizio di merito, ha proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione del podere compreso nell'asse ereditario. La domanda è stata rigettata nei due gradi di merito. In appello lo stesso coerede ha censurato, tra l'altro, la mancata applicazione del rito speciale previsto dalla L. n. 1078 del 1940 per i beni assegnati dall'Opera Nazionale per i Combattenti, sostenendo la nullità del procedimento e la violazione del contraddittorio per mancata partecipazione del P.M. e dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura; ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui la L. n. 191 del 1992 avrebbe trasformato il vincolo di indivisibilità da perpetuo a trentennale. Con il quarto motivo in cassazione ha denunciato la violazione delle norme sulle prove, lamentando che la corte territoriale non avesse ammesso la prova testimoniale articolata, assumendo di averla reiterata con il nuovo difensore. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati, perché la L. n. 191 del 1992 ha effettivamente limitato a trenta anni il divieto di frazionamento dalla prima assegnazione; poiché il fondo era stato acquistato nel 1972, al momento della divisione il vincolo era ormai spirato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la corte ha rilevato che le prove non riproposte in udienza di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate e che, comunque, i capitoli erano generici e non idonei a dimostrare l'esclusivo possesso richiesto per l'usucapione del bene comune, essendo necessaria la prova di un possesso uti dominus incompatibile con quello degli altri coeredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello sia sul superamento del vincolo di indivisibilità del fondo assegnato ai sensi della L. n. 1078 del 1940, come modificata dalla L. n. 191 del 1992, sia sull'inammissibilità della prova testimoniale e, in ogni caso, sulla sua genericità e inidoneità a provare l'esclusivo possesso necessario per l'usucapione della quota ereditaria. Conseguentemente ha confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione per uno di essi, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 1078 del 1940, artt. 5, 6 e 7

    richiamata come disciplina speciale del procedimento relativo ai beni assegnati, ma ritenuta non più ostativa alla divisione del fondo nel caso concreto per effetto della successiva modifica normativa

  • L. 19 febbraio 1992, n. 191, art. 1

    "Il divieto di frazionamento delle unità poderali dell’art.1 della Legge n.1078 del 1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione"

    ha modificato il regime previgente, trasformando il divieto di frazionamento da perpetuo a limitato a trenta anni dalla prima assegnazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma evocata dai motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e nullità processuali

  • art. 24 Cost.

    richiamato in funzione del dedotto vulnus al diritto di difesa e al contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato in funzione del dedotto vulnus al giusto processo e al contraddittorio

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della censura di violazione del contraddittorio

  • art. 70, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la necessaria partecipazione del pubblico ministero nei procedimenti indicati dalla legge

  • art. 115 c.p.c.

    evocato per contestare la valutazione e ammissione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    evocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 245 c.p.c.

    evocato in relazione alla prova testimoniale e alla sua articolazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi di divisione ereditaria, il coerede che invochi l'usucapione della quota degli altri deve allegare e provare un possesso esclusivo del bene, esercitato uti dominus e con modalità incompatibili con il godimento altrui; il semplice uso, amministrazione o coltivazione del bene comune non è di per sé sufficiente.
  • Quando una parte non ripropone in sede di precisazione delle conclusioni le prove già rigettate in primo grado, tali richieste istruttorie si intendono rinunciate e non possono essere utilmente riproposte in appello.
  • La censura di nullità del procedimento per omessa applicazione di un rito speciale è infondata se, per effetto di una successiva modifica legislativa, il vincolo che fondava quel rito o quel divieto è ormai temporalmente cessato nel caso concreto.
  • Per sottrarsi alla presunzione di contitolarità del godimento del bene ereditario, il coerede deve fornire prova chiara e univoca dell'interversione del possesso, non essendo sufficiente il mero godimento esclusivo di fatto o la mancata utilizzazione da parte degli altri coeredi.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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