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Sentenza

Sentenza n. 2007/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 776/2024, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 776/2024, passata in giudicato e notificata, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Ordina il pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già versato, delle somme riconosciute dal titolo, degli accessori e degli oneri dovuti in base al titolo e alla legge. Precisa che i conteggi della creditrice, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano l’Amministrazione: l’importo esatto va determinato secondo il titolo e le norme applicabili, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c.; sono dovuti anche gli interessi maturati dopo la proposizione dell’ottemperanza nei limiti di legge. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 è decorso. Per il caso di mancato adempimento, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Generale dello Stato, che dovrà essere investito dal creditore dopo la scadenza dei 90 giorni e provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti necessari. Non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è condannato a pagare 400 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato, quando la pretesa risulti documentata e l’Amministrazione non abbia adempiuto.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    Nel giudizio di ottemperanza il titolo determina il diritto da soddisfare, ma i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; misura e decorrenza devono essere verificate alla luce del titolo e delle norme applicabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione per il recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo giudiziale può essere avviata solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Valerio Natale, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    In presenza della dichiarazione di antistatarietà del difensore, le spese di lite possono essere distratte in suo favore.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un titolo passato in giudicato è diretto a soddisfare il diritto già riconosciuto e non ha contenuto costitutivo; la sua esatta consistenza discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’importo ancora dovuto, nonché misura e decorrenza degli interessi, devono essere verificati in base al titolo e alla legge.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, può essere avviata l’azione per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e all’istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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